DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 462 del 22 Ottobre 2001
Regolamento di semplificazione
del procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi
di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.
22 Ottobre 2001 - n° 462
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, comma quinto,
della Costituzione; Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400; Vista la legge 15
marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 11;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica del 27 aprile
1955, n. 547, recante norme per
la prevenzione degli infortuni
sul lavoro; Visto il decreto
del Ministro per il lavoro e
la previdenza
sociale in data 12 settembre
1959 recante attribuzione dei
compiti
e determinazione delle modalità e
delle documentazioni relative all'esercizio
delle verifiche e dei controlli
previste dalle norme di prevenzione
degli infortuni sul lavoro, pubblicato
nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11
dicembre 1959; Vista la normativa
tecnica comunitaria UNI CEI; Visto
il decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, concernente regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a
norma dell'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 2 marzo 2001;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza
del 4 giugno 2001; Sentita la Conferenza
Stato-regioni il 22 marzo 2001;
Acquisito il parere della Camera
dei deputati - XI commissione,
e del Senato della Repubblica -
XI commissione, approvati nelle
sedute, rispettivamente, del 26
luglio 2001 e del 1° agosto
2001; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri delle attività produttive,
del lavoro e delle politiche
sociali e della salute;
EMANA
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina
i procedimenti relativi alle
installazioni ed ai dispositivi
di protezione contro le scariche
atmosferiche, agli impianti
elettrici di messa a terra
e agli impianti
elettrici in luoghi con pericolo
di esplosione collocati nei
luoghi di lavoro.
2. Con uno o più decreti
del Ministero della salute, di
concerto con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed il
Ministero delle attività produttive,
sono dettate disposizioni volte
ad adeguare le vigenti prescrizioni
in materia di realizzazione degli
impianti di cui al comma 1. In
particolare, tali decreti individuano
i dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, gli impianti
elettrici di messa a terra e gli
impianti relativi alle installazioni
elettriche in luoghi con pericolo
di esplosione.
Capo II
Impianti elettrici di messa a terra
e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche
Art. 2
Messa in esercizio e omologazione
dell'impianto
1. La messa in esercizio degli
impianti elettrici di messa a terra
e dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche
non può essere effettuata
prima della verifica eseguita dall'installatore
che rilascia la dichiarazione di
conformità ai sensi della
normativa vigente. La dichiarazione
di conformità equivale a
tutti gli effetti ad omologazione
dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa
in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione
di conformità all'ISPESL
ed all'ASL o all'ARPA territorialmente
competenti.
3. Nei comuni singoli o associati
ove è stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive
la dichiarazione di cui al comma
2 è presentata allo stesso.
Art.
3
Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione
la prima verifica sulla conformità alla
normativa vigente degli impianti
di protezione contro le scariche
atmosferiche ed i dispositivi
di messa a terra degli impianti
elettrici e trasmette le relative
risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono
stabilite annualmente dall'ISPESL,
d'intesa con le singole regioni
sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto
in relazione alle caratteristiche
urbanistiche ed ambientali del
luogo in cui è situato l'impianto;
b) tipo di impianto soggetto a
verifica;
c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e
le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 4
Verifiche periodiche - Soggetti
abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a
far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni cinque anni, ad
esclusione di quelli installati
in cantieri, in locali adibiti
ad uso medico e negli ambienti
a maggior rischio in caso di incendio
per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica,
il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA o ad eventuali
organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive,
sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito
la verifica periodica rilascia
il relativo verbale al datore di
lavoro che deve conservarlo ed
esibirlo a richiesta degli organi
di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e
le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo III
Impianti
in luoghi con pericolo di esplosione
Art. 5
Messa in esercizio e omologazione
1. La messa in esercizio degli
impianti in luoghi con pericolo
di esplosione non può essere
effettuata prima della verifica
di conformità rilasciata
al datore di lavoro ai sensi
del comma 2.
2. Tale verifica è effettuata
dallo stesso installatore dell'impianto,
il quale rilascia la dichiarazione
di conformità ai sensi della
normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa
in esercizio dell'impianto, il
datore di lavoro invia la dichiarazione
di conformità all'ASL o
all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata
dalle ASL o dall'ARPA competenti
per territorio, che effettuano
la prima verifica sulla conformità alla
normativa vigente di tutti gli
impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati
ove è stato attivato lo
sportello unico per le attività produttive
la dichiarazione di cui al comma
3 è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e
le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Art. 6
Verifiche periodiche - Soggetti
abilitati
1. Il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare regolari manutenzioni
dell'impianto, nonché a
far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica,
il datore di lavoro si rivolge
all'ASL o all'ARPA od ad eventuali
organismi individuati dal Ministero
delle attività produttive,
sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea
UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito
la verifica periodica rilascia
il relativo verbale al datore di
lavoro che deve conservarlo ed
esibirlo a richiesta degli organi
di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e
le spese per la loro effettuazione
sono a carico del datore di lavoro.
Capo
IV
Disposizioni comuni ai capi
precedenti
Art. 7
Verifiche straordinarie
1. Le verifiche straordinarie sono
effettuate dall'ASL o dall'ARPA
o dagli organismi individuati
dal Ministero delle attività produttive,
sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono,
comunque, effettuate nei casi di:
a) Esito negativo della verifica
periodica;
b) Modifica sostanziale dell'impianto;
c) Richiesta del datore del lavoro.
Art. 8
Variazioni relative agli
impianti
1. Il datore di lavoro comunica
tempestivamente all'ufficio competente
per territorio dell'ISPESL e alle
ASL o alle ARPA competenti per
territorio la cessazione dell'esercizio,
le modifiche sostanziali preponderanti
e il trasferimento o spostamento
degli impianti.
Capo V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del
decreto del Presidente della
Repubblica
27 aprile 1955, n. 547
b) gli articoli 2, 3 e 4 del
decreto del Ministro per il
lavoro e
la
previdenza sociale in data
12 settembre 1959, nonché i
modelli A, B e C allegati al
medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni
abrogate contenute in altri
testi normativi si intendono
riferiti
alle disposizioni del presente
regolamento.
3. Il presente regolamento
si applica anche ai procedimenti
pendenti
alla data della sua entrata
in
vigore.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 ottobre
2001
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei
Ministri
Frattini,
Ministro per la funzione pubblica
Marzano,
Ministro delle attività produttive
Maroni,
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Sirchia,
Ministro della salute
Visto, Il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti
il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali
Registro n. 14 - Foglio n. 170.
AVVERTENZA
Il testo
delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. NOTE AL PREAMBOLO
L'art.
87, quinto comma della Costituzione
conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
Si riporta l'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988,
n.
400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri): "2.
- Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati
i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare
del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari".
Si riporta il testo dell'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa):
Art. 20
1. Il Governo, entro il 31 gennaio
di ogni anno, presenta al Parlamento
un disegno di legge per la delegificazione
di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali
o autonome, indicando i criteri
per l'esercizio della potestà regolamentare
nonché i procedimenti oggetto
della disciplina, salvo quanto
previsto dalla lettera a) del comma
5. In allegato al disegno di legge
e' presentata una relazione sullo
stato di attuazione della semplificazione
dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art.
117, primo comma, della Costituzione,
i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino
a quando la regione non provveda
a disciplinare autonomamente la
materia medesima. Resta fermo quanto
previsto dall'art. 2, comma 2,
della presente legge e dall'art.
7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
3. I regolamenti sono emanati
con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto
con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti
Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato. A tal fine
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ove necessario, promuove,
anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni
interessate. Decorsi trenta giorni
dalla richiesta di parere delle
commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo
alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate
le norme, anche di legge, regolatrici
dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano
ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che
agli stessi risultano strettamente
connessi o strumentali, in modo
da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni
intervenenti, anche riordinando
le competenze degli uffici, accorpando
le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino
superflui e costituendo centri
interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti e
uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro
analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono
alla medesima attività,
anche riunendo in un unica fonte
regolamentare, ove ciò corrisponda
ad esigenze di semplificazione
e conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti
di rango diverso, ovvero che pretendono
particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le
procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione
delle procedure di spesa e contabili,
anche mediante adozione ed estensione
delle fasi di integrazione dell'efficacia
degli atti, di disposizioni analoghe
a quelle di cui all'art. 51, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici
o ai dirigenti amministrativi anche
decisionali, che non richiedano,
in ragione della loro specificità,
l'esercizio in forma collegiale,
e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti,
dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e
delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti
che risultino non più corrispondenti
alle finalità e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione
di settore o che risultino in contrasto
con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti
che comportino, per l'amministrazione
e per i cittadini, costi più elevati
dei benefici conseguibili, anche
attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa
diretta con forme di autoregolamentazione
da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina
sostanziale e procedimentale dell'attività e
degli atti amministrativi ai principi
della normativa comunitaria, anche
sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei
procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano
più le ragioni che giustifichino
una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile,
di tutti gli aspetti organizzativi
e di tutte la fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure
alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi
contenuti negli elenchi di procedimenti
da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi
di cui al comma 1 del presente
articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno
compiono accertamenti sugli effetti
prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione
e di accelerazione dei procedimenti
amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti
per la modifica delle norme stesse
e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario
regolano le materie disciplinate
dai commi da 1 a 6 e dalle leggi
annuali di semplificazione nel
rispetto dei principi desumibili
dalle disposizioni in essi contenute,
che costituiscono principi generali
sull'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle regioni fino
a quando esse non avranno legiferato
in materia. Entro due anni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono
ad adeguare i rispettivi ordinamenti
alle norme fondamentali contenute
nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione
della presente legge e nel rispetto
dei principi, criteri e modalità di
cui al presente articolo, quali
norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai
sensi e per gli effetti dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto,
n. 400, per disciplinare i procedimenti
di cui all'allegato 1 alla presente
legge, nonché le seguenti
materie:
a) sviluppo e programmazione del
sistema universitario, di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 254, e
successive modificazioni, nonché valutazione
del medesimo sistema, di cui alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli
organismi collegiali nazionali
e locali di rappresentanza e coordinamento
del sistema universitario, prevedendo
altresì l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti,
eletto dai medesimi, con compiti
consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo
studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari
agli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi, a ridurre il tasso
di abbandono degli studi, a determinare
percentuali massime dell'ammontare
complessivo della contribuzione
a carico degli studenti in rapporto
al finanziamento ordinario dello
Stato per le università,
graduando la contribuzione stessa,
secondo criteri di equità,
solidarietà e progressività in
relazione alle condizioni economiche
del nucleo familiare, nonché a
definire parametri e metodologie
adeguati per la valutazione delle
effettive condizioni economiche
dei predetti nuclei. Le norme di
cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni
parlamentari;
d) procedure per il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca,
di cui all'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e procedimento
di approvazione degli atti dei
concorsi per ricercatore in deroga
all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione
da parte delle università di
eredità, donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma
8, lettere a), b) e c), sono emanati
previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in
vigore delle norme di cui al comma
8, lettera c), il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previsto
dall'art. 4 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e' emanato anche
nelle more della Costituzione della
Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari di cui
all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di
cui al comma 1, il Governo propone
annualmente al Parlamento le norme
di delega ovvero di legificazione
necessarie alla compilazione di
testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle
materie interessate dalla attuazione
della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare, entro il
termine di sei mesi decorrenti
dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione
delle materie di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), non coperte
da riserva assoluta di legge, nonché testi
unici delle leggi che disciplinano
i settori di cui al medesimo art.
4, comma 4, lettera c) anche attraverso
le necessarie modifiche internazionali
o abrogazioni di norme, secondo
i criteri previsti dagli articoli
14 e 17 del presente articolo".
Si riporta il n. 11 dell'allegato
1 della citata legge 15 marzo 1997,
n. 59:
"
11. - Procedimento per la denuncia
di installazioni e dispositivi
di protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di
messa a terra di impianti elettrici,
di impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, articoli
38, 39, 40, 336 e 338; regolamento
approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577; legge 5 marzo 1990, n.
46; decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447;".
Il decreto ministeriale 12 settembre
1959, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca: "Attribuzione
dei compiti e determinazione delle
modalità e delle documentazioni
relative all'esercizio delle verifiche
e dei controlli previste dalle
norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro".
Il decreto del Presidente della
Repubblica del 20 ottobre 1998,
n. 447 "Regolamento recante
norme di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione per la realizzazione,
l'ampliamento, la ristrutturazione
e la riconversione di impianti
produttivi, per l'esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a
norma dell'art. 20, comma 8, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.”
NOTE ALL'ART.9
Il decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, reca: "Norme
per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro".
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