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| Per
capire meglio
- FAQ (
Domande richieste
frequentemente
- Frequently Asked Questions
) |
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| Nemesi
S.r.L. ha redatto questo
elenco contenete le domande
che maggiormente ci vengono
rivolte dai nostri clienti
essendo un elenco non
esaustativo se non trovate
la risposta che cercavate
potete contattarci mediante
il modulo
informazioni alla
pagina '
Come Contattarci '
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| 01 Domanda |
-
Cos’è il D.P.R. 462/01 e
quali sono le differenze sostanziali
fra la situazione legislativa passata
e quella attuale ?
|
| 01 Risposta |
-
Dal 23 gennaio 2002 è entrato
in vigore il D.P.R. 462 del 22
ottobre 2001, il quale ha cambiato
radicalmente la situazione relativa
alle verifiche degli impianti
di terra, dei dispositivi di
protezione contro le scariche
atmosferiche e degli impianti
elettrici collocati nei luoghi
con pericolo di esplosione, per
tutte le attività produttive
soggette al D.P.R. 547/55 del
Presidente della Repubblica del
27 Aprile 1955 ( Norme per la
prevenzione degli infortuni sul
lavoro ).
In pratica D.P.R. 462/01 semplifica
enormemente tutta la procedura
per la denuncia di installazioni
sopracitate e definisce le nuove
modalità per la loro messa
in esercizio, l’omologazione,
la prima verifica e le verifiche
periodiche degli impianti stessi.
Le novità più sostanziali
sono:
| . |
La completa abolizione
dei modelli “A” “B” “C” di
denuncia all’ISPESL – ASL
- ARPA, che il datore di
lavoro doveva inviare entro
30 giorni dalla messa in
esercizio dell’impianto (sia
normale, che nel caso di
collocamento in luogo con
pericolo di esplosione),
di tutti i dispositivi di
protezione contro le scariche
atmosferiche e degli impianti
di messa a terra, con la
relativa domanda di omologazione.
|
| . |
L’ISPESL procedeva
all’omologazione dell’impianto
di terra e dei dispositivi
di protezione contro le scariche
atmosferiche con una prima
verifica. Lo stesso succedeva
per gli impianti elettrici
collocati in luoghi con pericolo
di esplosione, da parte dell’
ASL e dell’ARPA. Quindi il
datore di lavoro poteva mettere
in esercizio l’impianto in
questione anche senza relativa
omologazione. Attualmente
l’omologazione viene effettuata
direttamente dall’installatore
mediante il rilascio di una
“Dichiarazione di Conformità”.
Nel caso di impianti collocati
in luoghi con pericolo di
esplosione, l’omologazione
viene effettuata, all’atto
della prima verifica, da
parte dell’ASL o dell’ARPA.
Pertanto, attualmente, il
datore di lavoro non può assolutamente
mettere in servizio l’impianto
elettrico e tutti i dispositivi
di protezione contro le scariche
atmosferiche e di messa a
terra, sia nei luoghi normali
che in luoghi con pericolo
di esplosione, senza essere
in possesso di una dichiarazione
di conformità rilasciata
dall’impresa installatrice.
Qualora il datore di lavoro
mettesse in esercizio il
suddetto impianto o i suddetti
dispositivi per qualunque
motivo, lo farà a
suo esclusivo rischio e pericolo.
Pertanto il datore di lavoro
ha tutto l’interesse, da
parte sua, a pretendere la
dichiarazione di conformità dall’installatore,
tutte le volte che quest’ultimo
interviene sull’impianti
per qualunque motivo diverso
dalla manutenzione ordinaria,
in modo che, in caso di eventuale
controllo a campione da parte
dell’ISPESL, l’installatore
risulti l’unico responsabile
della non conformità dell’impianto
o del dispositivo. La mancanza
della Dichiarazione di Conformità,
farà ricadere sulle
spalle del datore di lavoro
tutte le responsabilità e
tutte le colpe di eventuali
incidenti o malfunzionamenti.
Il datore di lavoro ha quindi
l’obbligo giuridico di mantenere
in perfetta efficienza l’impianto
elettrico, tutti i dispositivi
di messa a terra e tutti
i dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche
( art. 374 del D.P.R. 547/55
e art. 32 del D.L.gs 626/94
). L’autorità competente
( ASL – ARPA – Organismo
privato ) interviene soltanto
per verificare che l’azione
del datore di lavoro sia
conforme alla Legge e alle
Normative.
|
| . |
Con l’avvento del D.P.R.
462/01 si stabilisce che
il datore di lavoro ha l’obbligo
di effettuare una regolare
e periodica manutenzione
di tutti gli impianti elettrici
e dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche,
ha l’obbligo di comunicare
tempestivamente all’ASL ARPA
e ISPESL, qualunque variazione,
modifica o spostamento degli
impianti elettrici e dei
dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche
e ha l’obbligo di richiedere
le verifiche periodiche alle
autorità ispettive.
Il D.P.R. 462/01 dà al
datore di lavoro la facoltà di
poter scegliere arbitrariamente
come autorità ispettiva
a cui affidare le verifiche
di Legge, l’ASL, l’ARPA o
un Organismo di ispezione
privato, abilitato dal Ministero
delle Attività Produttive.
Prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. 462/01 non aveva
questa scelta.
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Vedere diagrammi
di flusso!!!
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Indice Domande / FAQ
|
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| 02 Domanda |
-
Che
cos’è un Organismo
di Ispezione privato
abilitato dal “Ministero
delle Attività Produttive”
alle verifiche periodiche
e straordinarie di Legge
ai sensi del D.P.R 462/01
?
|
| 02 Risposta |
-
E’ generalmente una società privata
costituita da personale altamente
qualificato (Ingegneri e Tecnici),
che è stato regolarmente
e legalmente abilitato dal “Ministero
delle Attività Produttive”,
alle verifiche di Legge previste
sulla base dei requisiti stabiliti
dal D.P.R. 462 del 22 ottobre
2001, secondo la vigente Normativa
Tecnica UNI CEI EN 45004. Un
Organismo privato viene abilitato
dal “Ministero delle Attività Produttive”
come Organismo di tipo “A”, e
quindi abilitato per le verifiche
di:
| . |
Dispositivi e impianti
di messa a terra per impianti
elettrici alimentati oltre
i 1000 Volt ( Media e Alta
Tensione ).
|
| . |
Dispositivi
e impianti di messa a terra
per impianti elettrici alimentati
fino a 1000 Volt ( Bassa
Tensione ).
|
| . |
Dispositivi e impianti
di protezione dalle scariche
atmosferiche.
|
| . |
Impianti elettrici
collocati in luoghi con pericolo
di esplosione.
|
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 03 Domanda |
-
Quali
sono le differenze sostanziali
fra un Organismo
di Ispezione privato
e regolarmente abilitato
dal “Ministero delle
Attività Produttive”
e gli Organismi che sono
sempre stati riconosciuti
fin dall’inizio (ASL–ARPA–ISPESL)
?
|
| 03 Risposta |
-
A differenza degli organismo
pubblici (ASL – ARPA – ISPESL),
un Organismo di ispezione privato
abilitato dal “Ministero delle
Attività Produttive” alle
verifiche periodiche e straordinarie
di Legge, ai sensi del D.P.R. 462/01, è una
società privata costituita
da personale altamente qualificato
( Ingegneri e Tecnici ). Il Responsabile
Tecnico verificatore ( e conseguentemente
il suo sostituto) assumono in tutto
e per tutto la qualifica di “Pubblici
Ufficiali” (art. 357 del Codice
Penale).
Nel caso di esito positivo delle
verifiche di Legge effettuate,
l’Organismo di ispezione privato
abilitato dal Ministero, procede
a rilasciare un regolare “Verbale
di Ispezione”.
Nel caso invece di esito negativo
delle verifiche di Legge effettuate,
l’Organismo di ispezione privato
abilitato dal Ministero, è tenuto,
in base all’art. 361 del Codice
Penale (Omessa denuncia di reato
da parte di un Pubblico Ufficiale),
a denunciare immediatamente le
violazioni di Legge direttamente
al P.M. competente o al personale
ispettivo delle ASL con qualifica
di Pubblico Ufficiale Giudiziario
territorialmente competente.
L’ Organismo di ispezione privato
abilitato dal “Ministero delle
Attività Produttive”, si
occupa esclusivamente delle verifiche
di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01
e non ha assolutamente nei confronti
dell’attività produttiva,
altri compiti ispettivi, come per
esempio le Norme per la sicurezza
sul lavoro, stabilite dal D.P.R.
626/94.
|
Indice
Domande / FAQ
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| 04 Domanda |
-
Chi è l’Ispettore Pubblico
Ufficiale di verifica di un Organismo
di Ispezione privato abilitato
dal “Ministero delle Attività Produttive”
e quali sono i requisiti per diventarlo?
|
| 04 Risposta |
-
Il Responsabile Tecnico di
un Organismo di ispezione privato,
abilitato dal “Ministero delle
Attività Produttive”,
assume la veste di “Pubblico
Ufficiale”. Per poter diventare
responsabile tecnico di un Organismo
privato abilitato dal Ministero,
oltre ad avere una qualifica
prettamente tecnica (Ingegnere,
Perito Industriale), occorre
avere una vasta esperienza professionale
di verifiche elettriche effettuate
nel corso degli anni di lavoro,
essere altamente e professionalmente
preparati nel settore elettrico
e depositare al Ministero delle
Attività Produttive, come
allegato alla domanda di abilitazione,
un curriculum professionale dettagliato.
Inoltre l’Organismo abilitato
dal Ministero deve possedere
tutta una serie di strumenti
tecnici di qualità altamente
professionale, di verifica, omologati
e riconosciuti dal Ministero
stesso e non può assolutamente
avvalersi per l’effettuazione
delle verifiche di Legge, di
strumentazioni di misura forniti
dai committenti stessi, dalle
imprese installatrici o di manutenzione,
da studi di progettazione o da
liberi professionisti. E’ anche
proibito il comodato d’uso per
gli strumenti. Il Responsabile
Tecnico di un Organismo di ispezione
privato abilitato dal Ministero,
effettua le verifiche di Legge
esattamente secondo le procedure
stabilite dalla vigente Normativa
Tecnica UNI CEI EN 45004.
Il Responsabile Tecnico di un
Organismo privato abilitato dal
“Ministero delle Attività Produttive”, è obbligato
ad esibire al datore di lavoro,
un tesserino di riconoscimento
in occasione delle verifiche
di Legge degli impianti, in cui
vi siano riportati il nome dell’Organismo
stesso, gli estremi del Decreto
di abilitazione del “Ministero
delle Attività Produttive”,
la foto personale e le proprie
generalità.
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 05 Domanda |
-
Può un Ispettore Pubblico
Ufficiale di verifica di un Organismo
privato abilitato dal Ministero
alle verifiche di Legge svolgere
anche la mansione di libero professionista
?
|
| 05 Risposta |
-
L’appendice “A” della vigente
Normativa Tecnica UNI CEI EN
45004 stabilisce che “Il personale
tecnico responsabile dell’effettuazione
dell’ispezione, non deve essere
il progettista, il costruttore,
il fornitore, l’installatore,
l’acquirente, il proprietario,
l’utilizzatore o il manutentore
degli impianti elettrici o dei
dispositivi di protezione che
sono sottoposti all’ispezione”.
In seguito il “Ministero delle
Attività Produttive” ha
aggiunto inoltre che il personale
tecnico, non può neanche
essere un consulente in materia
di impianti elettrici, né un
rivenditore o produttore di materiale
elettrico.
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 06 Domanda |
-
Quali
sono gli obblighi e i
poteri giuridici
di un Ispettore Pubblico
Ufficiale di verifica
di un Organismo privato
abilitato dal Ministero
?
|
| 06 Risposta |
-
L’abilitazione del “Ministero
delle Attività Produttive”,
fornisce al responsabile verificatore
di un Organismo di ispezione
privato, la qualifica in tutto
e per tutto di “Pubblico Ufficiale”,
pertanto gli obblighi e i poteri
giuridici sono quelli stabiliti
dall’art. 357 del Codice Penale.
Nel caso di esito positivo delle
verifiche di Legge effettuate,
il responsabile verificatore
dell’Organismo privato abilitato
dal Ministero, procede a rilasciare
un regolare “Verbale di Ispezione”.
Nel caso invece di esito negativo
delle verifiche di Legge effettuate,
il responsabile verificatore
dell’Organismo di ispezione privato
abilitato dal Ministero, è tenuto,
in base all’art. 361 del Codice
Penale (Omessa denuncia di reato
da parte di un Pubblico Ufficiale),
a denunciare immediatamente le
violazioni di Legge direttamente
al P.M. competente o al personale
ispettivo delle ASL con qualifica
di Pubblico Ufficiale Giudiziario.
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Indice
Domande / FAQ
|
|
| 07 Domanda |
-
Chi
deve assolutamente richiedere
le verifiche
periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01
e quali sono i tempi
necessari per essere
in regola ?
|
| 07 Risposta |
-
La richiesta delle verifiche
periodiche, all’ASL – ARPA o
ad un Organismo di ispezione
privato abilitato dal “Ministero
delle Attività Produttive”,
deve essere fatta direttamente
dal datore di lavoro di un’azienda
o di qualunque attività produttiva
con almeno 1 dipendente subordinato
soggetta all’art. 3 del D.P.R.
547/55 del Presidente della Repubblica
del 27 Aprile 1955 ( Norme per
la prevenzione degli infortuni
sul lavoro ). Il D.P.R. 462/01
stabilisce anche entro quanto
tempo richiedere la prima verifica,
i tempi e le periodicità con
cui devono essere effettuate
le verifiche successive. Generalmente
si fa riferimento alla data di
messa in esercizio degli impianti
in esame, indipendentemente se
l’assunzione del lavoratore subordinato
cessi neli anni successivi o
si crei successivamente alla
messa in esercizio.
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 08 Domanda |
-
Cosa
si intende per “Attività Produttiva”
e quali sono le attività produttive
soggette alle ispezioni
per le verifiche di Legge
ai sensi del D.P.R. 462/01?
|
| 08 Risposta |
-
Per “Attività Produttiva”
soggetta alle verifiche di Legge
ai sensi del D.P.R. 462/01 si intende
una qualsiasi attività pubblica
o privata soggetta al D.P.R. 547/55
del Presidente della Repubblica
del 27 Aprile 1955 ( Norme per
la prevenzione degli infortuni
sul lavoro ) che abbia almeno un
dipendente subordinato. Nel D.P.R.
462/01 si fa riferimento anche
ad ulteriori Decreti, come per
esempio il D.P.R. 547/55, secondo
il quale devono essere denunciati
( e quindi anche verificati periodicamente
), tutti gli impianti di protezione
da scariche atmosferiche dirette
solo per le attività soggette
al controllo dei VV.FF. cioè tutte
quelle attività produttive
inserite nelle tabelle “A” e “B”
del D.P.R. 689/59, cioè quelle
attività produttive in presenza
di gas e polveri. Questo significa
che se un’attività o azienda
soggetta al controllo dei VV.FF.
ha installato un parafulmine, per
il D.P.R. 462/01, il suo datore
di lavoro è tenuto a denunciarlo,
inviando la Dichiarazione di Conformità e
a far eseguire tutte le verifiche
periodiche di Legge con le periodicità previste.
Nei casi dubbi, il datore di lavoro,
per una sua maggiore tranquillità,
può comunque richiedere
di eseguire tutte le verifiche
del caso, sia periodiche che straordinarie.
Secondo l’art. 40 del D.P.R. 547/55,
sono soggetti a verifica periodica,
anche tutti i dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche
tipo LPS ( parafulmini ), e gli
SPD ( scaricatori ) se sono associati
all’impianto elettrico stesso,
nonché tutti gli impianti
di terra di serbatoi e ponteggi.
Possono essere eventualmente esonerati
dalle verifiche periodiche, tutti
gli impianti di messa a terra di
tipo per sola protezione catodica,
tutti gli impianti elettrici che
non necessitano della messa a terra,
come per esempio quelli catalogati
in classe II, oppure quelli protetti
mediante un trasformatore d’isolamento
per separazione elettrica.
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 09 Domanda |
-
Con la nuova situazione
legislativa, chi è il
responsabile diretto
di un eventuale incidente
sul lavoro in un’attività produttiva
e quali sono le sanzioni
penali previste ?
|
| 09 Risposta |
-
Con l’avvento del D.P.R. 462/01
si stabilisce che il datore di
lavoro è l’unico responsabile
che ha l’obbligo di effettuare
una regolare e periodica manutenzione
di tutti gli impianti elettrici
e dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche.
Il datore di lavoro ha l’obbligo
di comunicare tempestivamente
all’ASL ARPA e ISPESL, qualunque
variazione, modifica o spostamento
degli impianti elettrici e dei
dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche e ha
l’obbligo di richiedere le verifiche
periodiche alle autorità ispettive.
Il D.P.R. 462/01 dà al
datore di lavoro la facoltà di
poter scegliere arbitrariamente
come autorità ispettiva
a cui affidare le verifiche di
Legge, l’ASL, l’ARPA o un Organismo
di ispezione privato, abilitato
dal Ministero delle Attività Produttive.
Prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. 462/01 non aveva questa
scelta. Il mancato rispetto delle
prescrizioni di Legge contenute
nel D.P.R. 462/01, comporta le
sanzioni penali previste dall’art.
389 del D.P.R. 547/55. Infatti
in base all’art. 9, comma 2,
del D.P.R. 462/01, gli articoli
40 - 328 - 389 del D.P.R. 547/55
si rifanno alle disposizioni
del D.P.R. 462/01. Questo significa
in sostanza che, in caso di inadempienze,
come per esempio il mancato invio
della Dichiarazione di Conformità all’ASL,
all’ARPA o all’ISPESL, l’ispettore
con qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria, è tenuto
ad impartire al datore di lavoro
una prescrizione ai sensi del
D.L.gs 758/94. Tali reati, risulteranno
estinti solo quando il datore
di lavoro pone fine all’inadempienza
o paga una sanzione pari ad un
quarto del massimo di quella
prevista.
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 10 Domanda |
-
Cosa
si intende per “Modifica
sostanziale dell’impianto
elettrico” in seguito
alla quale il datore
di lavoro deve assolutamente
richiedere le verifiche
straordinarie di Legge
sensi del D.P.R. 462/01
?
|
| 10 Risposta |
-
Quando l’esito di una verifica
periodica da parte dell’ASL,
dell’ARPA, o da parte di un Organismo
privato abilitato dal “Ministero
delle Attività Produttive”,
risulta negativa per qualunque
motivo, oppure quando gli impianti
e i dispositivi in esame sono
sostanzialmente modificati, trasformati
o spostati, secondo la Circolare
ISPESL n° 12988 del 24 ottobre
1994 indirizzata ai Dipartimenti,
si necessita di una nuova denuncie
e quindi anche di una verfica
straordinaria ai sensi del D.P.R.
462/01. Per “modifica sostanziale
dell’impianto” si intendono per
esempio le seguenti:
| . |
Variazione della categoria
dell’impianto o della tensione
di alimentazione.
|
| . |
Aumento di
potenza con relativa modifica
del quadro generale o della
cabina di trasformazione.
|
| . |
Modifica del sistema elettrico
o del sistema di protezione
dai contatti indiretti.
|
| . |
Aumento delle cabine di
trasformazione nei sistemi
di categoria II.
|
| . |
Cambio di destinazione
d’uso del locale, in caso
questo comporti variazioni
significative della valutazione
del rischio elettrico, come
per esempio la trasformazione
di un ufficio a studio medico.
|
Non vengono considerate “modifiche
sostanziali dell’impianto” le
seguenti:
| . |
Modifiche dei quadri secondari
o circuiti terminali.
|
| . |
Aumento di
potenza contrattuale se non
comporta modifiche sull’impianto.
|
| . |
Cambio della Ragione Sociale.
|
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 11 Domanda |
-
Cosa
deve fare il datore di
lavoro di una attività produttiva,
prima della scadenza
dei 2 o 5 anni dall’ultima
verifica periodica effettuata,
se si fa rilasciare una
nuova Certificazione
di Conformità dell’impianto
elettrico da parte di
un installatore ?
|
| 11 Risposta |
-
Nel caso di rilascio di una
Dichiarazione di Conformità a
seguito di una manutenzione ordinaria
o straordinaria dell’impianto
in esame, il datore di lavoro
ha l’obbligo di far effettuare
le verifiche periodiche prima
della scadenza dei 2 o 5 anni
( a seconda del tipo di impianti
) dall’ultima verificha periodica
effettuata. Nel caso di rilascio
di una Dichiarazione di Conformità a
seguito di una “modifica sostanziale
dell’impianto”, il datore di
lavoro deve inviare la nuova
Dichicarazione di Conformità all’ASL
o all’ARPA e far effettuare la
verifica straordinaria ad un
Organismo privato abilitato dal
“Ministero delle Attività Produttive”
o all’ASL o all’ARPA.
Nel caso invece di rilascio di
una Certificazione di Conformità a
seguito di un rifacimento totale
dell’impianto, si deve seguire
la procedura relativa ai nuovi
impianti. Ovviamente nel caso
in cui un organo di vigilanza
( ASL – ARPA – ISPESL ) dovesse
scoprire una falsa Dichiarazione
di Conformità, ciò comporterebbe
problòemi molto seri al
datore di lavoro, sia alla ditta
installatrice che ha rilasciato
la Dichiarazione di Conformità.
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 12 Domanda |
-
Un
datore di lavoro che
ha già richiesto
ad un Organismo di Ispezione
privato abilitato dal
“Ministero delle Attività Produttive”,
un’ispezione per le verifiche
di Legge ai sensi del
D.P.R. 462/01, può eventualmente
richiedere la sospensione
della verifica richiesta
?
|
| 12 Risposta |
-
Certamente. E’ chiaro però che
il datore di lavoro stesso, deve
sottoscrivere, mediante un apposito
verbale, concordando date e orari
della ripresa delle operazioni,
tutte le volte che vengono riprese
le verifiche.
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 13 Domanda |
-
Quali
sono le periodicità da
rispettare per le verifiche
di Legge ai sensi del
D.P.R. 462/01 a seconda
del tipo di attività produttiva
?
|
| 13 Risposta |
-
Il D.P.R. 462/01 stabilisce
anche entro quanto tempo richiedere
la prima verifica, i tempi e
le periodicità con cui
devono essere effettuate le verifiche
successive. Generalmente si fa
riferimento alla data di messa
in esercizio degli impianti in
esame, indipendentemente se l’assunzione
del lavoratore subordinato cessi
neli anni successivi o si crei
successivamente alla messa in
esercizio.
Le frequenze delle verifiche
stabilite dal D.P.R. 462/01 sono
le seguenti:
| . |
Ogni 2 anni per gli impianti
di messa a terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche
installati nei cantieri,
in locali adibiti ad uso
medico e negli ambienti a
maggior rischio in caso di
incendio, nonché per
gli impianti elettrici collocati
in luoghi con pericolo di
esplosione.
|
| . |
Ogni 5 anni
in tutti gli altri casi.
|
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 14 Domanda |
-
Se
un’attività produttiva
non ha dipendenti, ma
solo personale stagista, è comunque
soggetta obbligatoriamente
alle verifiche periodiche
di Legge ai sensi del
D.P.R. 462/01 ?
|
| 14 Risposta |
-
Secondo la Legislazione e
le Normative vigenti, al fine
della sicurezza dei lavoratori,
D.P.R. 547/55 del Presidente
della Repubblica del 27 Aprile
1955 ( Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro )
e D.P.R. 626/55 del Presidente
della Repubblica
( Norme per la sicurezza sul
lavoro ), sono assimilabili ai
dipendenti regolari, anche i
soci lavoratori delle società di
persone o cooperative, gli stagisti,
gli apprendisti e persino gli
allievi di scuole che utilizzano
macchine utensili o qualunque
tipo di attrezzatura dell’attività produttiva.
|
Indice
Domande / FAQ
|
|
| 15 Domanda |
-
Perché il datore di lavoro
si rivolge ad un Organismo di Ispezione
privato abilitato alle verifiche
periodiche e straordinarie previste
dalla Legge ai sensi del D.P.R.
462/01 ?
|
| 15 Risposta |
-
Con l’entrata in vigore del
D.P.R. 462/01, cioè dalla
data del 23 gennaio 2002, tutti
i datori di lavoro di attività produttive
con almeno un dipendente subordinato,
hanno l’obbligo giuridico di
richiedere le verifiche periodiche
di Legge per gli impinait elettrici
e i dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche
per la propria attività.
Da ciò si arguisce l’enorme
mole di verifiche che dovrebbero
essere effettuate in tempi ragiobevoli
dagli Enti Pubblici ( ASL – ARPA
– ISPESL ). Poiché ovviamente
tali Enti Pubblici delle varie
Provincie e dei vari Comuni italiani,
non sono sufficienti a sopperire
a tale mole di verifiche, il
“Ministero delle Attività Produttive”
fornisce l’abilitazione ad alcuni
Organismi di ispezione privati,
in modo da smaltire meglio tutte
le verifiche.
I vantaggi per un datore di
lavoro a rivolgersi ad un Organismo
di ispezione privato sono molteplici.
Ne elenchiamo solo alcuni più significativi
e sostanziali:
* Per il datore di lavoro è possibile
richiedere all’Organismo di ispezione
privato, un questionario informativo
standard, da compilare dettagliatamente
e da inviare via Fax o via e-mail
all’Organismo stesso per ottenere
un preventivo o un’offerta.
In questo modo è possibile,
all’Organismo di ispezione privato,
redigere in tempi brevissimi
un’offerta e un preventivo molto
dettagliato, in quanto ci si
può avvalere di molti
altri dati più completi.
Con questo sistema, il datore
di lavoro, riesce ad ottenere
in tempi molto brevi, preventivi
e offerte molto più precisi,
chiari e dettagliati rispetto
a quelli che potrebbero fare
gli Enti Pubblici finora abilitati.
* Con un Organismo di ispezione
privato, il datore di lavoro
può avere sempre un
dialogo diretto e molto più esauriente
di quello che potrebbe avere
con un Ente Pubblico. Inoltre
può anche usufruire
di eventuali sopralluoghi preventivi
da parte del Responsabile Tecnico
dell’organismo stesso.
* Gli Organismi di ispezione
privati, hanno una struttura
più dinamica e leggera
di quella che può risultare
un Ente pubblico, quindi sia
i tempi e le modalità di
intervento che i costi sono sempre
inferiori, quindi più convenienti.
* Un Organismo di ispezione
privato può anche redigere
un eventuale contratto di manutenzione
continuativa con il datore di
lavoro dell’attività produttiva
in esame, con il quale quest’ultimo
viene alleggerito dall’onere
di ricordarsi periodicamente
delle verifiche da effettuare
e quindi dal rischio di incorrere
in eventuali sanzioni previste
dagli art. del Codice Penale
dovute a semplice negligenza
o dimenticanza ( vedi per esempio
i contratti di manutenzione delle
verifiche e controlli delle caldaie
civili ed industriali, redatti
dalle società private
autorizzate di installazione
e manutenzione ).
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Indice
Domande / FAQ
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| 16 Domanda |
-
Come
deve fare il datore di
lavoro di una qualsiasi
attività produttiva
per richiedere le verifiche
periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01
ad un Organismo di Ispezione
privato abilitato dal
“Ministero delle Attività Produttive”
?
|
| 16 Risposta |
-
Il datore di lavoro di una
qualsiasi attività produttiva
con almeno un dipendente subordinato,
deve richiedere le verifiche
di Legge ai sensi del D.P.R.
462/01 all’Organismo privato
abilitato dal “Ministero delle
Attività Produttive” mediante
una “Proposta Contrattuale” da
lui firmata, che gli viene fornita
prestampata su apposita modulistica
direttamente dall’Organismo privato
abilitato. In tale “Proposta”
il datore di lavoro deve specificare
una serie di dati necessari a
determinare la tariffa e il preventivo
delle verifiche da effettuare.
L’Organismo privato abilitato,
a sua volta, entro 15 giorni
dal ricevimento della “Proposta
Contrattuale” invierà al
datore di lavoro, un’apposita
comunicazione di accettazione
a mezzo di Raccomandata con ricevuta
di ritorno A.R., o a mezzo FAX,
o a mezzo di posta elettronica
e-mail. In questi ultimi due
casi però, il datore di
lavoro dovrà confermare
la ricezione della comunicazione
di accettazione, mediante lo
stesso mezzo con cui l’ha ricevuta.
In caso di mancata conferma,
l?organismo privato abilitato
sarà tenuto ad inviare
la stessa comunicazione di accettazione,
a mezzo di Raccomandata con ricevuta
di ritorno A.R.
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Indice
Domande / FAQ
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| 17 Domanda |
-
Come
vengono stabilite e calcolate
le tariffe
per le verifiche periodiche
di Legge ai sensi del
D.P.R. 462/01 da un Organismo
privato abilitato dal
“Ministero delle Attività Produttive”
?
|
| 17 Risposta |
-
Ogni Organismo di ispezione
abilitato dal “Ministero delle
Attività Produttive” predispone
un proprio tariffario, che si
basa su una serie di parametri
di valutazione, come ad esempio
l’entità della superfice
coperta, la superficie di estensione
degli impianti dell’attività produttiva
per la quale vengono richieste
le verifiche di Legge, la potenza
contrattuale dell’impianto stesso.
Tali parametri permettono di
valutare di volta in volta, alquanto
precisamente, sia i tempi di
durata delle verifiche e conseguentemente
anche i costi.
I casi particolari degli impianti
elettrici collocati in luoghi
con pericolo di esplosione e
degli ambienti di lavoro delle
attività produttive che
superano i limiti dimensionali
previsti nel tariffario, verranno
valutati di volta in volta specificatamente
dall’Organismo di ispezione privato.
In questi casi particolari, per
il datore di lavoro è anche
possibile richiedere all’Organismo
di ispezione privato, un questionario
informativo standard, da compilare
dettagliatamente e da inviare
via Fax o via e-mail all’Organismo
stesso.
In questo modo è possibile,
all’Organismo di ispezione privato,
redigere in tempi brevissimi
un’offerta e un preventivo molto
dettagliati, in quanto ci si
può avvalere di molti
altri dati più precisi.
Con questo sistema, il datore
di lavoro, riesce ad ottenere
in tempi molto brevi, preventivi
e offerte molto più precisi,
chiari e dettagliati rispetto
a quelli che potrebbero fare
gli Enti Pubblici finora abilitati.
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Indice
Domande / FAQ
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| 18 Domanda |
-
Per
quali impianti e in quali
casi bisogna
assolutamente richiedere
le verifiche periodiche
di Legge ai sensi del
D.P.R. 462/01 per gli
impianti di protezione
dalle scariche atmosferiche
?
|
| 18 Risposta |
-
L’art. 9, comma 2 del D.P.R.
462/01 afferma che il regolamento
si applica anche ai procedimenti
pendenti alla data della sua
entrata in vigore. Questo significa
che va applicato anche a tutti
gli impianti già denunciati
agli Enti Pubblici ( ASL – ARPA
– ISPESL ).
Per “procedimento pendente” si
intende una denuncia già inviata
dal datore di lavoro mediante
i modelli “A” “B” “C” e già in
possesso agli Enti Pubblici.
Ovviamente dietro ogni procedimento
pendente esiste un impianto precedente
all’entrata in vigore del D.P.R.
462/01.
In sostanza, se dall’ultima verifica
degli impianti di terra e dei
dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche sono
passati più di 2 anni
per i cantieri, i locali medici,
e i luoghi marci, o più di
5 anni per tutti gli altri locali,
il datore di lavoro è obbligato
a chiedere la verifica periodica
di Legge agli Enti Pubblici (
ASL – ARPA – ISPESL ) o ad un
Organismo di ispezione privato
abilitato dal “Ministero delle
Attività Produttive”.
Se invece l’impianto in esame
non è mai stato verificato,
i 2 o i 5 anni vanno conteggiati
dalla data della denuncia fatta
agli Enti Pubblici ASL e ISPESL
mediante i modelli “A” “B” e
“C”.
Tutto questo vale nel caso di
impianti esistenti e già denunciati
dopo la data di entrata in vigore
del D.P.R. 462/01, cioè dopo
il 23 gennaio 2002.
Per tutti gli impianti che invece
non sono mai stati denunciati:
·
Se sono susseguenti al marzo
1990 e se si dispone di una regolare
Dichiarazione di Conformità,
il datore di lavoro deve immediatamente
inviare tale Dichiarazione di
Conformità agli Enti Pubblici
(ASL – ARPA) rischiando al massimo
un’ammenda.
· Se sono antecedenti
al marzo 1990, ovviamente non
sono in possesso della Dichiarazione
di Conformità, allora
il datore di lavoro può fare
ricorso all’atto notorio previsto
dall’art. 6 del D.P.R. 392/94
dopo aver fatto regolarmente
esaminare l’impianto da un esperto
e dopo aver eseguito gli eventuali
lavori di adeguamento suggeriti.
In alternativa il datore di lavoro
può presentare la Dichiarazione
di Conformità dei lavori
di adeguamento eseguiti, anche
se quest’ultima opzione no è del
tutto corretta, in quanto viene
sempre richiesta la Dichiarazione
di Conformità di tutto
l’impianto e non del solo adeguamento.
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Indice
Domande / FAQ
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| 19 Domanda |
-
Per quali impianti e
in quali casi bisogna
assolutamente richiedere
le verifiche di Legge
ai sensi del D.P.R. 462/01
per gli impianti collocati
in luoghi con pericolo
di esplosione ?
|
| 19 Risposta |
-
Per “Attività Produttiva”
soggetta alle verifiche di Legge
ai sensi del D.P.R. 462/01 si
intende una qualsiasi attività pubblica
o privata soggetta al D.P.R.
547/55 del Presidente della Repubblica
del 27 Aprile 1955 ( Norme per
la prevenzione degli infortuni
sul lavoro ) che abbia almeno
un dipendente subordinato. Nel
D.P.R. 462/01 si fa riferimento
anche ad ulteriori Decreti, come
per esempio il D.P.R. 547/55,
secondo il quale devono essere
denunciati ( e quindi anche verificati
periodicamente ), tutti gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche
dirette solo per le attività soggette
al controllo dei VV.FF. cioè tutte
quelle attività produttive
inserite nelle tabelle “A” e
“B” del D.P.R. 689/59, cioè quelle
attività produttive in
presenza di gas e polveri. Questo
significa che se un’attività o
azienda soggetta al controllo
dei VV.FF. ha installato un parafulmine,
per il D.P.R. 462/01, il suo
datore di lavoro è tenuto
a denunciarlo, inviando la Dichiarazione
di Conformità e a far
eseguire tutte le verifiche periodiche
di Legge con le periodicità previste.
Nei casi dubbi, il datore di
lavoro, per una sua maggiore
tranquillità, può comunque
richiedere di eseguire tutte
le verifiche del caso, sia periodiche
che straordinarie.
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Indice
Domande / FAQ
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| 20 Domanda |
-
Le
centrali termiche e le
cucine, sono considerati
luoghi con pericolo di
esplosione o luoghi marci
?
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| 20 Risposta |
-
Anche se le centrali termiche
e le cucine, non vengono considerati
propriamente come luoghi con
pericolo di esplosione, se la
potenza installata risulta superiore
alle 30.000 KCal/h ( 35 kW ),
per le attuali Normative Tecniche
vigenti, devono comunque essere
compartimentate mediante compartimenti
antincendio di classe superiore
a REI 30, quindi rientrano comunque
nella classificazione dei luoghi
a maggior rischio in caso di
incendio, secondo l’allegato
“C” dell’art. 751.03.3 della
Normativa CEI 64-8. Tali classificazioni
devono essere riportate nella
documentazione tecnica fornita
in allegato al progetto degli
impianti.
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Indice
Domande / FAQ
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| 21 Domanda |
-
Nel
caso in cui l’impianto
elettrico dell’attività produttiva
sia collocato esclusivamente
su una superficie esterna
ai locali dell’attività stessa
( campeggi, piscine,
campi sportivi, chioschi,
teatri all’aperto, palchi
all’aperto, cave, ecc.
ecc.), come vengono calcolate
le tariffe e i costi
da applicare per le verifiche
di Legge ai sensi del
D.P.R. 462/01 ?
|
| 21 Risposta |
-
Generalmente il datore di
lavoro si pone questa domanda,
in quanto nella proposta contrattuale
stipulata con l’Organismo di
ispezione privato, per poter
stimare i tempi di durata delle
verifiche periodiche di Legge
da effettuare e quindi i relativi
costi e preventivi, viene richiesto
il valore della “superficie interna”
dell’attività produttiva.
E’ ovvio allora che con la dicitura
“superficie interna” si intende
che all’esterno delle strutture
dell’attività produttiva,
non vi siano impianti elettrici,
se non un eventuale impianto
di illuminazione, qualche presa
di corrente o poche altre cose.
E’ altresì ovvio che se
l’area della superficie esterna
risulta molto vasta e contiene
una grande quantità di
quadri o apparecchiature elettriche,
evidentemente i tempi, le durate
e le relative tariffe delle verifiche
periodiche di Legge sarebbere
nettamente superiori a quelli
massimi stimati e calcolati nel
caso in cui si considerasse solo
la superficie interna dell’attività produttiva.
Pertanto occorre usare il buon
senso e stabilire se le aree
esterne sono semplicemente servite
dalla sola illuminazione e/o
poche altre apparecchiature elettriche.
In questo caso allora, tali impianti
e apparecchiature possono tranquillamente
essere ignorati nel conteggio
delle tariffe e dei preventivi.
Diversamente devono essere conteggiati
come impianti appartenenti alla
superficie interna.
Un’altra possibilità è quella
di considerare gli impianti delle
superfici esterne e quindi stimare
e calcolare le relative tariffe
e preventivi, come se fossero
degli impianti di cantieri, cioè facendo
un forfait fisso più un
altro forfait per ogni quadro
aggiuntivo oltre il quadro generale.
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Indice
Domande / FAQ
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| 22 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per uno
studio medico in cui non vi sono
apparecchiature medicali con parti
applicate ?
|
| 22 Risposta |
-
Tutti i locali medici, in
cui non si fa uso esplicito di
apparecchiature elettromedicali,
sono classificati come “locali
ad uso medico di gruppo 0”, cioè semplici
ambulatori destinato a scopi
diagnostici, terapeutici, chirurgici,
di sorveglianza o di riabilitazione
dei pazienti. Pertanto la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge è sempre
di 5 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 23 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per un’attività produttiva
di tipo misto ( cioè con
locali di tipo ordinario e con
locali a maggior rischio in caso
di incendio) ?
|
| 23 Risposta |
-
Per i luoghi di lavoro in
cui l’attività produttiva
impone una periodicità per
le verifiche periodiche di Legge
di 2 anni e vengono svolte nel
loro interno attività di
tipo misto, occorre secondo il
buon senso e anche per una ragione
di tipo pratico, estendere la
periodicità delle verifiche
periodiche di Legge, a tutti
gli impianti presenti, considerando
cioè tutti gli impianti
come un unico impianto. E’ ovvio
però che se la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge
di 2 anni è obbligatoria
solo per piccoli impianti, come
nel caso della sola centrale
termica, è comunque possibile
procedere con periodicità differenti.
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Indice
Domande / FAQ
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| 24 Domanda |
-
Nel
caso un’attività produttiva
abbia solo la centrale
termica con periodicità biennale,
si è obbligati
ad effettuare le verifiche
di Legge ai sensi del
D.P.R. 462/01 ogni 2
anni anche se la centrale
non viene considerata
come luogo di lavoro
?
|
| 24 Risposta |
-
La centrale termica non viene
considerata come luogo di lavoro,
in quanto al suo interno non
vi stazionano mai i dipendenti
subordinati di una attività produttiva.
Però, questa affermazione
non viene specificata in nessun
riferimento legislativo e non
viene nemmeno specificato espressamente,
che questo tipo di locali tecnici
possano essere esclusi dalle
verifiche periodiche di Legge
ogni 2 anni. Pertanto per una
maggiore tranquillità e
sicurezza del datore di lavoro
e per non rischiare di incorrere
nelle sanzioni previste dalla
Legge, è opportuno far
eseguire le verifiche periodiche
di Legge ogni 2 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 25 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per un
cantiere e quali sono le attività produttive
che vengono classificate come cantieri
?
|
| 25 Risposta |
-
Per tutti i cantieri la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge è sempre
prevista in 2 anni. Per la definizione
di “cantiere” occorre fare riferimento
al DLgs 494/96, il quale lo definisce
come “qualunque luogo in cui
vengono effettuati lavori edili
o di ingegneria civile il cui
elenco viene riportato nell’allegato
I“:
· Lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione, risanamento, ristrutturazione,
equipaggiamento, trasformazione,
rinnovamento e smantellamento
di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno
o in altri materiali, comprese
le linee elettriche, le parti
strutturali degli impianti elettrici,
le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche.
· I lavori edili o di
ingegneria civile per le opere
di bonifica, di sistemazione
forestale e di movimentazione
terra.
· Lavori di costruzione
edile o di ingegneria civile
per scavi.
· Montaggio e smontaggio
di elementi prefabbricati utilizzati
per la realizzazione di lavori
edili o di ingegneria civile.
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Indice
Domande / FAQ
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| 26 Domanda |
-
Un’industria di abbigliamento con
più di 25 addetti è un
luogo a maggior rischio in caso
di incendio
(essendo soggetta a prevenzione incendi sotto l’attività n°49)?
|
| 26 Risposta |
-
Secondo l’art. 710.2.1 della
Normativa Tecnica vigente CEI
64-8/7V2, un qualsiasi locale
per trattamenti estetici in cui
si utilizzano apparecchiature
elettriche per uso estetico (vedi
Guida CEI 6239) o apparecchiature
elettriche aventi parti che vengono
applicate al corpo umano, risulta
in tutto e per tutto assimilabile
ad un locale ad uso medico di
gruppo 1 e pertanto la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge è di
2 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 27 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per un’attività di
parrucchiere o barbiere ?
|
| 27 Risposta |
-
Generalmente in un’attività di
parrucchiere o barbiere non ci
sono di norma apparecchiature
elettriche che vengono applicate
direttamente al corpo umano,
ma solo apparecchiature elettriche
tipo phon, caschi per signora,
ecc. Pertanto la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge,
per questo tipo di attività risulta
essere di 5 anni.
Qualora però, in tale
attività, ci sia la presenza
di apparecchiature tipo lampade
abbronzanti, o altre apparecchiature
per trattamenti estetici con
parti a contatto, la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge,
diventa di 2 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 28 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per un ambulatorio
veterinario ?
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| 28 Risposta |
-
Gli art. 710.2.1 e 710.2.2.
della Normativa Tecnica CEI 64-8,
fornisce la definizione di locale
medico destinato a scopi diagnostici,
terapeutici, chirurgici, di sorveglianza
o di riabilitazione dei pazienti.
Però aggiunge anche che
per “pazienti” si intendono sia
persone che animali. Pertanto tali
definizioni implicano che un ambulatorio
veterinario è sostanzialmente
un locale ad uso medico. Di conseguenza,
se tale ambulatorio è presente
almeno un dipendente, la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge risulta
di 2 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 29 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per un ambulatorio
medico o per uno studio dentistico
?
|
| 29 Risposta |
-
Tutti i locali medici, in cui
non si fa uso esplicito di apparecchiature
elettromedicali, sono classificati
come “locali ad uso medico di gruppo
0”, cioè semplici ambulatori
destinato a scopi diagnostici,
terapeutici, chirurgici, di sorveglianza
o di riabilitazione dei pazienti.
Pertanto la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge è sempre
di 5 anni.
Qualora all’interno dell’ambulatorio
si faccia uso di apparecchiature
elettrico-medicali o nel caso di
studio dentistico, la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge risulta
di 2 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 30 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per una palestra
ad uso ginnico senza nessun tipo
di apparecchiatura elettromedicale
?
|
| 30 Risposta |
-
Generalmente una palestra generica
di tipo ginnico, non fa uso di
apparecchiature elettromedicali
e quindi non rientra nella categoria
dei locali ad uso medico di gruppo
1 ma di gruppo 0. Pertanto la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge risulta
di 5 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 31 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per una palestra
ad uso ginnico senza nessun tipo
di apparecchiatura elettromedicale
?
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| 31 Risposta |
-
Se una palestra ad uso ginnico,
presenta al suo interno uso di
apparecchiature elettromedicali
che vanno a contatto diretto con
il corpo umano, come per esempio
elettrostimolatori, tens, massaggiatori
elettrici, magnetoterapia, laser
terapia, lampade abbronzanti, ecc.,
viene classificata come locale
medico di gruppo 1 e pertanto la
periodicità delle verifiche
periodiche di Legge risulta di
2 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 32 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 per un ristorante
con cucine di tipo elettrico ?
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| 32 Risposta |
-
Dalla Circolare del “Ministero
dell’Interno” n° 36 del 11
dicembre 1985 si evince che i ristoranti
non sono soggetti ai controlli
di prevenzione incendi, indipendentemente
dal numero di persone (coperti)
e dal numero di dipendenti.
Se invece le sale che costituiscono
il ristorante sono adibita anche
a banchetti con danze ed intrattenimenti
musicali, il ristorante stesso
viene considerato come “luogo di
pubblico spettacolo” e quindi soggetto
alle Normative vigenti per la prevenzione
degli incendi.
Pertanto il progettista o il Pubblico
Ufficiale verificatore deve stabilire
di volta in volta se il ristorante
deve essere considerato come “luogo
a maggior rischio in caso di incendio”
o meno. E’ ovvio che in questo
caso la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge risulta
di 2 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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| 33 Domanda |
-
Qual è la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge ai
sensi del D.P.R. 462/01 e quali sono
le tariffe applicabili per uno stabile
adibito ad abitazioni civili con
un addetto alla portineria ?
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| 33 Risposta |
-
In questo caso lo stabile viene
considerato e classificato come
un luogo di lavoro in cui non bisogna
considerare la superficie dell’intero
stabile, ma solo quella occupata
dalle aree comuni, cioè i
luoghi di lavoro del portiere.
Per quanto riguarda la potenza
contrattuale da prendere in considerazione,
si prende quella del contatore
(o dei contatori) che alimenta
le aree comuni sopracitate.
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Indice
Domande / FAQ
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| 34 Domanda |
-
Un’industria tessile
di abbigliamento con
più di 25 dipendenti,
essendo classificata
come attività n° 49
per la Normativa della
prevenzione incendi,
viene considerata come
luogo a maggior rischio
in caso di incendio ?
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| 34 Risposta |
-
L’art. 751.03 della vigente
Normativa Tecnica CEI 64-8 elenca
alcuni possibili “luoghi marci”.
Un’industria di abbigliamento non
appartiene a questo elenco e pertanto
bisogna fare riferimento alla classificazione
effettuata dal progettista dell’impianto
elettrico dell’industria stessa.
Occorre precisare però che
normalmente, una qualsiasi attività soggetta
al controllo dei VV.FF. (come nel
caso di un’industria di abbigliamento) è sempre
classificata dal DM 10/03/58, a
rischio medio-alto. Pertanto tale
fattore di rischio pone questo
tipo di attività fra quelle
classificate come luoghi con maggiore
rischio in caso di incendio e di
conseguenza la periodicità delle
verifiche periodiche di Legge risulta
di 2 anni.
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Indice
Domande / FAQ
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