NEMESI S.r.L. - Torna all' Indice
NEMESI S.R.L.
Certificazione UNI EN ISO 9000 ( in corso )
Via Brembo 3/A P. IVA  _______________________
20139 Milano ( MI ) N° REA _______________________
Tel./Fax 02 56.91.371 Capitale Sociale € 10.000,00
E-mail info@nemesiverifiche.com
Responsabile Tecnico: Dott. Ing. Franco ROSSI
Sostituto: Dott. Enrico ROSSI
» Indice/HomePage
» Abilitazione Ministeriale 'Nemesi S.r.l.'
» Il D.P.R. 462/01 del 22/10/2001
» Gazzetta Ufficiale N° 6 del 08/01/2002
» Per capire meglio - F.A.Q.
» Diagrammi di Flusso Esplicativi
» Referenze e Verifiche effettuate
» Come contattarci
visitatori 5184
» Data 31/07/2010 Orario 2.15.47
Per capire meglio - FAQ ( Domande richieste frequentemente - Frequently Asked Questions )  
Nemesi S.r.L. ha redatto questo elenco contenete le domande che maggiormente ci vengono rivolte dai nostri clienti essendo un elenco non esaustativo se non trovate la risposta che cercavate potete contattarci mediante il modulo informazioni alla pagina ' Come Contattarci '
Domande:
01 - Domanda: Cos’è il D.P.R. 462/01 e quali sono le differenze sostanziali fra la situazione legislativa passata e quella attuale ?
 
02 - Domanda: Che cos’è un Organismo di Ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” alle verifiche periodiche e straordinarie di Legge ai sensi del D.P.R 462/01 ?
 
03 - Domanda: Quali sono le differenze sostanziali fra un Organismo di Ispezione privato e regolarmente abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” e gli Organismi che sono sempre stati riconosciuti fin dall’inizio (ASL–ARPA–ISPESL) ?
 
04 - Domanda: Chi è l’Ispettore Pubblico Ufficiale di verifica di un Organismo di Ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” e quali sono i requisiti per diventarlo?
 
05 - Domanda: Può un Ispettore Pubblico Ufficiale di verifica di un Organismo privato abilitato dal Ministero alle verifiche di Legge svolgere anche la mansione di libero professionista ?
 
06 - Domanda: Quali sono gli obblighi e i poteri giuridici di un Ispettore Pubblico Ufficiale di verifica di un Organismo privato abilitato dal Ministero ?
 
07 - Domanda: Chi deve assolutamente richiedere le verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 e quali sono i tempi necessari per essere in regola ?
 
08 - Domanda: Cosa si intende per “Attività Produttiva” e quali sono le attività produttive soggette alle ispezioni per le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01?
 
09 - Domanda: Con la nuova situazione legislativa, chi è il responsabile diretto di un eventuale incidente sul lavoro in un’attività produttiva e quali sono le sanzioni penali previste ?
 
10 - Domanda: Cosa si intende per “Modifica sostanziale dell’impianto elettrico” in seguito alla quale il datore di lavoro deve assolutamente richiedere le verifiche straordinarie di Legge sensi del D.P.R. 462/01 ?
 
11 - Domanda: Cosa deve fare il datore di lavoro di una attività produttiva, prima della scadenza dei 2 o 5 anni dall’ultima verifica periodica effettuata, se si fa rilasciare una nuova Certificazione di Conformità dell’impianto elettrico da parte di un installatore ?
 
12 - Domanda: Un datore di lavoro che ha già richiesto ad un Organismo di Ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”, un’ispezione per le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01, può eventualmente richiedere la sospensione della verifica richiesta ?
 
13 - Domanda: Quali sono le periodicità da rispettare per le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 a seconda del tipo di attività produttiva ?
 
14 - Domanda: Se un’attività produttiva non ha dipendenti, ma solo personale stagista, è comunque soggetta obbligatoriamente alle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ?
 
15 - Domanda: Perché il datore di lavoro si rivolge ad un Organismo di Ispezione privato abilitato alle verifiche periodiche e straordinarie previste dalla Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ?
 
16 - Domanda: Come deve fare il datore di lavoro di una qualsiasi attività produttiva per richiedere le verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ad un Organismo di Ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” ?
 
17 - Domanda: Come vengono stabilite e calcolate le tariffe per le verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 da un Organismo privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” ?
 
18 - Domanda: Per quali impianti e in quali casi bisogna assolutamente richiedere le verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ?
 
19 - Domanda: Per quali impianti e in quali casi bisogna assolutamente richiedere le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per gli impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione ?
 
20 - Domanda: Le centrali termiche e le cucine, sono considerati luoghi con pericolo di esplosione o luoghi marci ?
 
21 - Domanda: Nel caso in cui l’impianto elettrico dell’attività produttiva sia collocato esclusivamente su una superficie esterna ai locali dell’attività stessa ( campeggi, piscine, campi sportivi, chioschi, teatri all’aperto, palchi all’aperto, cave, ecc. ecc.), come vengono calcolate le tariffe e i costi da applicare per le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ?
 
22 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per uno studio medico in cui non vi sono apparecchiature medicali con parti applicate ?
 
23 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un’attività produttiva di tipo misto ( cioè con locali di tipo ordinario e con locali a maggior rischio in caso di incendio) ?
 
24 - Domanda: Nel caso un’attività produttiva abbia solo la centrale termica con periodicità biennale, si è obbligati ad effettuare le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ogni 2 anni anche se la centrale non viene considerata come luogo di lavoro ?
 
25 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un cantiere e quali sono le attività produttive che vengono classificate come cantieri ?
 
26 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un centro estetico e per un
solarium ?

 
27 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un’attività di parrucchiere o
barbiere ?

 
28 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un ambulatorio veterinario ?
 
29 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un ambulatorio medico o per uno studio dentistico ?
 
30 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per una palestra ad uso ginnico senza nessun tipo di apparecchiatura elettromedicale ?
 
31 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per una palestra ad uso ginnico con apparecchiature di tipo elettromedicale ?
 
32 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un ristorante con cucine di tipo elettrico ?
 
33 - Domanda: Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 e quali sono le tariffe applicabili per uno stabile adibito ad abitazioni civili con un addetto alla portineria ?
 
34 - Domanda: Un’industria tessile di abbigliamento con più di 25 dipendenti, essendo classificata come attività n° 49 per la Normativa della prevenzione incendi, viene considerata come luogo a maggior rischio in caso di incendio ?
 
01 Domanda
- Cos’è il D.P.R. 462/01 e quali sono le differenze sostanziali fra la situazione legislativa passata e quella attuale ?
 
01 Risposta

- Dal 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001, il quale ha cambiato radicalmente la situazione relativa alle verifiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati nei luoghi con pericolo di esplosione, per tutte le attività produttive soggette al D.P.R. 547/55 del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1955 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ).

In pratica D.P.R. 462/01 semplifica enormemente tutta la procedura per la denuncia di installazioni sopracitate e definisce le nuove modalità per la loro messa in esercizio, l’omologazione, la prima verifica e le verifiche periodiche degli impianti stessi.

Le novità più sostanziali sono:

. La completa abolizione dei modelli “A” “B” “C” di denuncia all’ISPESL – ASL - ARPA, che il datore di lavoro doveva inviare entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto (sia normale, che nel caso di collocamento in luogo con pericolo di esplosione), di tutti i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra, con la relativa domanda di omologazione.
 
. L’ISPESL procedeva all’omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche con una prima verifica. Lo stesso succedeva per gli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione, da parte dell’ ASL e dell’ARPA. Quindi il datore di lavoro poteva mettere in esercizio l’impianto in questione anche senza relativa omologazione. Attualmente l’omologazione viene effettuata direttamente dall’installatore mediante il rilascio di una “Dichiarazione di Conformità”. Nel caso di impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione, l’omologazione viene effettuata, all’atto della prima verifica, da parte dell’ASL o dell’ARPA. Pertanto, attualmente, il datore di lavoro non può assolutamente mettere in servizio l’impianto elettrico e tutti i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e di messa a terra, sia nei luoghi normali che in luoghi con pericolo di esplosione, senza essere in possesso di una dichiarazione di conformità rilasciata dall’impresa installatrice. Qualora il datore di lavoro mettesse in esercizio il suddetto impianto o i suddetti dispositivi per qualunque motivo, lo farà a suo esclusivo rischio e pericolo. Pertanto il datore di lavoro ha tutto l’interesse, da parte sua, a pretendere la dichiarazione di conformità dall’installatore, tutte le volte che quest’ultimo interviene sull’impianti per qualunque motivo diverso dalla manutenzione ordinaria, in modo che, in caso di eventuale controllo a campione da parte dell’ISPESL, l’installatore risulti l’unico responsabile della non conformità dell’impianto o del dispositivo. La mancanza della Dichiarazione di Conformità, farà ricadere sulle spalle del datore di lavoro tutte le responsabilità e tutte le colpe di eventuali incidenti o malfunzionamenti. Il datore di lavoro ha quindi l’obbligo giuridico di mantenere in perfetta efficienza l’impianto elettrico, tutti i dispositivi di messa a terra e tutti i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ( art. 374 del D.P.R. 547/55 e art. 32 del D.L.gs 626/94 ). L’autorità competente ( ASL – ARPA – Organismo privato ) interviene soltanto per verificare che l’azione del datore di lavoro sia conforme alla Legge e alle Normative.
 
. Con l’avvento del D.P.R. 462/01 si stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare una regolare e periodica manutenzione di tutti gli impianti elettrici e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ASL ARPA e ISPESL, qualunque variazione, modifica o spostamento degli impianti elettrici e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e ha l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche alle autorità ispettive. Il D.P.R. 462/01 dà al datore di lavoro la facoltà di poter scegliere arbitrariamente come autorità ispettiva a cui affidare le verifiche di Legge, l’ASL, l’ARPA o un Organismo di ispezione privato, abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 462/01 non aveva questa scelta.
 
  Vedere diagrammi di flusso!!!
 

 

Indice Domande / FAQ
 

02 Domanda
- Che cos’è un Organismo di Ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” alle verifiche periodiche e straordinarie di Legge ai sensi del D.P.R 462/01 ?
 
02 Risposta

- E’ generalmente una società privata costituita da personale altamente qualificato (Ingegneri e Tecnici), che è stato regolarmente e legalmente abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”, alle verifiche di Legge previste sulla base dei requisiti stabiliti dal D.P.R. 462 del 22 ottobre 2001, secondo la vigente Normativa Tecnica UNI CEI EN 45004. Un Organismo privato viene abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” come Organismo di tipo “A”, e quindi abilitato per le verifiche di:

. Dispositivi e impianti di messa a terra per impianti elettrici alimentati oltre i 1000 Volt ( Media e Alta Tensione ).
 
. Dispositivi e impianti di messa a terra per impianti elettrici alimentati fino a 1000 Volt ( Bassa Tensione ).
 
. Dispositivi e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.
 
. Impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.
 

 

Indice Domande / FAQ
 

03 Domanda
- Quali sono le differenze sostanziali fra un Organismo di Ispezione privato e regolarmente abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” e gli Organismi che sono sempre stati riconosciuti fin dall’inizio (ASL–ARPA–ISPESL) ?
 
03 Risposta
- A differenza degli organismo pubblici (ASL – ARPA – ISPESL), un Organismo di ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” alle verifiche periodiche e straordinarie di Legge, ai sensi del D.P.R. 462/01, è una società privata costituita da personale altamente qualificato ( Ingegneri e Tecnici ). Il Responsabile Tecnico verificatore ( e conseguentemente il suo sostituto) assumono in tutto e per tutto la qualifica di “Pubblici Ufficiali” (art. 357 del Codice Penale).
Nel caso di esito positivo delle verifiche di Legge effettuate, l’Organismo di ispezione privato abilitato dal Ministero, procede a rilasciare un regolare “Verbale di Ispezione”.
Nel caso invece di esito negativo delle verifiche di Legge effettuate, l’Organismo di ispezione privato abilitato dal Ministero, è tenuto, in base all’art. 361 del Codice Penale (Omessa denuncia di reato da parte di un Pubblico Ufficiale), a denunciare immediatamente le violazioni di Legge direttamente al P.M. competente o al personale ispettivo delle ASL con qualifica di Pubblico Ufficiale Giudiziario territorialmente competente.
L’ Organismo di ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”, si occupa esclusivamente delle verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 e non ha assolutamente nei confronti dell’attività produttiva, altri compiti ispettivi, come per esempio le Norme per la sicurezza sul lavoro, stabilite dal D.P.R. 626/94.
 

Indice Domande / FAQ
 

04 Domanda
- Chi è l’Ispettore Pubblico Ufficiale di verifica di un Organismo di Ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” e quali sono i requisiti per diventarlo?
 
04 Risposta

- Il Responsabile Tecnico di un Organismo di ispezione privato, abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”, assume la veste di “Pubblico Ufficiale”. Per poter diventare responsabile tecnico di un Organismo privato abilitato dal Ministero, oltre ad avere una qualifica prettamente tecnica (Ingegnere, Perito Industriale), occorre avere una vasta esperienza professionale di verifiche elettriche effettuate nel corso degli anni di lavoro, essere altamente e professionalmente preparati nel settore elettrico e depositare al Ministero delle Attività Produttive, come allegato alla domanda di abilitazione, un curriculum professionale dettagliato. Inoltre l’Organismo abilitato dal Ministero deve possedere tutta una serie di strumenti tecnici di qualità altamente professionale, di verifica, omologati e riconosciuti dal Ministero stesso e non può assolutamente avvalersi per l’effettuazione delle verifiche di Legge, di strumentazioni di misura forniti dai committenti stessi, dalle imprese installatrici o di manutenzione, da studi di progettazione o da liberi professionisti. E’ anche proibito il comodato d’uso per gli strumenti. Il Responsabile Tecnico di un Organismo di ispezione privato abilitato dal Ministero, effettua le verifiche di Legge esattamente secondo le procedure stabilite dalla vigente Normativa Tecnica UNI CEI EN 45004.
Il Responsabile Tecnico di un Organismo privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”, è obbligato ad esibire al datore di lavoro, un tesserino di riconoscimento in occasione delle verifiche di Legge degli impianti, in cui vi siano riportati il nome dell’Organismo stesso, gli estremi del Decreto di abilitazione del “Ministero delle Attività Produttive”, la foto personale e le proprie generalità.
 

Indice Domande / FAQ
 

05 Domanda
- Può un Ispettore Pubblico Ufficiale di verifica di un Organismo privato abilitato dal Ministero alle verifiche di Legge svolgere anche la mansione di libero professionista ?
 
05 Risposta

- L’appendice “A” della vigente Normativa Tecnica UNI CEI EN 45004 stabilisce che “Il personale tecnico responsabile dell’effettuazione dell’ispezione, non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli impianti elettrici o dei dispositivi di protezione che sono sottoposti all’ispezione”. In seguito il “Ministero delle Attività Produttive” ha aggiunto inoltre che il personale tecnico, non può neanche essere un consulente in materia di impianti elettrici, né un rivenditore o produttore di materiale elettrico.
 

Indice Domande / FAQ
 

06 Domanda
- Quali sono gli obblighi e i poteri giuridici di un Ispettore Pubblico Ufficiale di verifica di un Organismo privato abilitato dal Ministero ?
 
06 Risposta

- L’abilitazione del “Ministero delle Attività Produttive”, fornisce al responsabile verificatore di un Organismo di ispezione privato, la qualifica in tutto e per tutto di “Pubblico Ufficiale”, pertanto gli obblighi e i poteri giuridici sono quelli stabiliti dall’art. 357 del Codice Penale.
Nel caso di esito positivo delle verifiche di Legge effettuate, il responsabile verificatore dell’Organismo privato abilitato dal Ministero, procede a rilasciare un regolare “Verbale di Ispezione”.
Nel caso invece di esito negativo delle verifiche di Legge effettuate, il responsabile verificatore dell’Organismo di ispezione privato abilitato dal Ministero, è tenuto, in base all’art. 361 del Codice Penale (Omessa denuncia di reato da parte di un Pubblico Ufficiale), a denunciare immediatamente le violazioni di Legge direttamente al P.M. competente o al personale ispettivo delle ASL con qualifica di Pubblico Ufficiale Giudiziario.
 

Indice Domande / FAQ
 

07 Domanda
- Chi deve assolutamente richiedere le verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 e quali sono i tempi necessari per essere in regola ?
 
07 Risposta

- La richiesta delle verifiche periodiche, all’ASL – ARPA o ad un Organismo di ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”, deve essere fatta direttamente dal datore di lavoro di un’azienda o di qualunque attività produttiva con almeno 1 dipendente subordinato soggetta all’art. 3 del D.P.R. 547/55 del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1955 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ). Il D.P.R. 462/01 stabilisce anche entro quanto tempo richiedere la prima verifica, i tempi e le periodicità con cui devono essere effettuate le verifiche successive. Generalmente si fa riferimento alla data di messa in esercizio degli impianti in esame, indipendentemente se l’assunzione del lavoratore subordinato cessi neli anni successivi o si crei successivamente alla messa in esercizio.
 

Indice Domande / FAQ
 

08 Domanda
- Cosa si intende per “Attività Produttiva” e quali sono le attività produttive soggette alle ispezioni per le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01?
 
08 Risposta
- Per “Attività Produttiva” soggetta alle verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 si intende una qualsiasi attività pubblica o privata soggetta al D.P.R. 547/55 del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1955 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ) che abbia almeno un dipendente subordinato. Nel D.P.R. 462/01 si fa riferimento anche ad ulteriori Decreti, come per esempio il D.P.R. 547/55, secondo il quale devono essere denunciati ( e quindi anche verificati periodicamente ), tutti gli impianti di protezione da scariche atmosferiche dirette solo per le attività soggette al controllo dei VV.FF. cioè tutte quelle attività produttive inserite nelle tabelle “A” e “B” del D.P.R. 689/59, cioè quelle attività produttive in presenza di gas e polveri. Questo significa che se un’attività o azienda soggetta al controllo dei VV.FF. ha installato un parafulmine, per il D.P.R. 462/01, il suo datore di lavoro è tenuto a denunciarlo, inviando la Dichiarazione di Conformità e a far eseguire tutte le verifiche periodiche di Legge con le periodicità previste. Nei casi dubbi, il datore di lavoro, per una sua maggiore tranquillità, può comunque richiedere di eseguire tutte le verifiche del caso, sia periodiche che straordinarie.
Secondo l’art. 40 del D.P.R. 547/55, sono soggetti a verifica periodica, anche tutti i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche tipo LPS ( parafulmini ), e gli SPD ( scaricatori ) se sono associati all’impianto elettrico stesso, nonché tutti gli impianti di terra di serbatoi e ponteggi.
Possono essere eventualmente esonerati dalle verifiche periodiche, tutti gli impianti di messa a terra di tipo per sola protezione catodica, tutti gli impianti elettrici che non necessitano della messa a terra, come per esempio quelli catalogati in classe II, oppure quelli protetti mediante un trasformatore d’isolamento per separazione elettrica.
 

Indice Domande / FAQ
 

09 Domanda
- Con la nuova situazione legislativa, chi è il responsabile diretto di un eventuale incidente sul lavoro in un’attività produttiva e quali sono le sanzioni penali previste ?
 
09 Risposta

- Con l’avvento del D.P.R. 462/01 si stabilisce che il datore di lavoro è l’unico responsabile che ha l’obbligo di effettuare una regolare e periodica manutenzione di tutti gli impianti elettrici e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ASL ARPA e ISPESL, qualunque variazione, modifica o spostamento degli impianti elettrici e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e ha l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche alle autorità ispettive. Il D.P.R. 462/01 dà al datore di lavoro la facoltà di poter scegliere arbitrariamente come autorità ispettiva a cui affidare le verifiche di Legge, l’ASL, l’ARPA o un Organismo di ispezione privato, abilitato dal Ministero delle Attività Produttive. Prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 462/01 non aveva questa scelta. Il mancato rispetto delle prescrizioni di Legge contenute nel D.P.R. 462/01, comporta le sanzioni penali previste dall’art. 389 del D.P.R. 547/55. Infatti in base all’art. 9, comma 2, del D.P.R. 462/01, gli articoli 40 - 328 - 389 del D.P.R. 547/55 si rifanno alle disposizioni del D.P.R. 462/01. Questo significa in sostanza che, in caso di inadempienze, come per esempio il mancato invio della Dichiarazione di Conformità all’ASL, all’ARPA o all’ISPESL, l’ispettore con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, è tenuto ad impartire al datore di lavoro una prescrizione ai sensi del D.L.gs 758/94. Tali reati, risulteranno estinti solo quando il datore di lavoro pone fine all’inadempienza o paga una sanzione pari ad un quarto del massimo di quella prevista.
 

Indice Domande / FAQ
 

10 Domanda
- Cosa si intende per “Modifica sostanziale dell’impianto elettrico” in seguito alla quale il datore di lavoro deve assolutamente richiedere le verifiche straordinarie di Legge sensi del D.P.R. 462/01 ?
 
10 Risposta

- Quando l’esito di una verifica periodica da parte dell’ASL, dell’ARPA, o da parte di un Organismo privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”, risulta negativa per qualunque motivo, oppure quando gli impianti e i dispositivi in esame sono sostanzialmente modificati, trasformati o spostati, secondo la Circolare ISPESL n° 12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai Dipartimenti, si necessita di una nuova denuncie e quindi anche di una verfica straordinaria ai sensi del D.P.R. 462/01. Per “modifica sostanziale dell’impianto” si intendono per esempio le seguenti:
. Variazione della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione.
 
. Aumento di potenza con relativa modifica del quadro generale o della cabina di trasformazione.
 
. Modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti.
 
. Aumento delle cabine di trasformazione nei sistemi di categoria II.
 
. Cambio di destinazione d’uso del locale, in caso questo comporti variazioni significative della valutazione del rischio elettrico, come per esempio la trasformazione di un ufficio a studio medico.
 

Non vengono considerate “modifiche sostanziali dell’impianto” le seguenti:

. Modifiche dei quadri secondari o circuiti terminali.
 
. Aumento di potenza contrattuale se non comporta modifiche sull’impianto.
 
. Cambio della Ragione Sociale.
 

 

Indice Domande / FAQ
 

11 Domanda
- Cosa deve fare il datore di lavoro di una attività produttiva, prima della scadenza dei 2 o 5 anni dall’ultima verifica periodica effettuata, se si fa rilasciare una nuova Certificazione di Conformità dell’impianto elettrico da parte di un installatore ?
 
11 Risposta

- Nel caso di rilascio di una Dichiarazione di Conformità a seguito di una manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto in esame, il datore di lavoro ha l’obbligo di far effettuare le verifiche periodiche prima della scadenza dei 2 o 5 anni ( a seconda del tipo di impianti ) dall’ultima verificha periodica effettuata. Nel caso di rilascio di una Dichiarazione di Conformità a seguito di una “modifica sostanziale dell’impianto”, il datore di lavoro deve inviare la nuova Dichicarazione di Conformità all’ASL o all’ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” o all’ASL o all’ARPA.
Nel caso invece di rilascio di una Certificazione di Conformità a seguito di un rifacimento totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti. Ovviamente nel caso in cui un organo di vigilanza ( ASL – ARPA – ISPESL ) dovesse scoprire una falsa Dichiarazione di Conformità, ciò comporterebbe problòemi molto seri al datore di lavoro, sia alla ditta installatrice che ha rilasciato la Dichiarazione di Conformità.

 

Indice Domande / FAQ
 

12 Domanda
- Un datore di lavoro che ha già richiesto ad un Organismo di Ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”, un’ispezione per le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01, può eventualmente richiedere la sospensione della verifica richiesta ?
 
12 Risposta

- Certamente. E’ chiaro però che il datore di lavoro stesso, deve sottoscrivere, mediante un apposito verbale, concordando date e orari della ripresa delle operazioni, tutte le volte che vengono riprese le verifiche.
 

Indice Domande / FAQ
 

13 Domanda
- Quali sono le periodicità da rispettare per le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 a seconda del tipo di attività produttiva ?
 
13 Risposta

- Il D.P.R. 462/01 stabilisce anche entro quanto tempo richiedere la prima verifica, i tempi e le periodicità con cui devono essere effettuate le verifiche successive. Generalmente si fa riferimento alla data di messa in esercizio degli impianti in esame, indipendentemente se l’assunzione del lavoratore subordinato cessi neli anni successivi o si crei successivamente alla messa in esercizio.
Le frequenze delle verifiche stabilite dal D.P.R. 462/01 sono le seguenti:
 
. Ogni 2 anni per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati nei cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione.
 
. Ogni 5 anni in tutti gli altri casi.
 

 

Indice Domande / FAQ
 

14 Domanda
- Se un’attività produttiva non ha dipendenti, ma solo personale stagista, è comunque soggetta obbligatoriamente alle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ?
 
14 Risposta

- Secondo la Legislazione e le Normative vigenti, al fine della sicurezza dei lavoratori, D.P.R. 547/55 del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1955 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ) e D.P.R. 626/55 del Presidente della Repubblica
( Norme per la sicurezza sul lavoro ), sono assimilabili ai dipendenti regolari, anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili o qualunque tipo di attrezzatura dell’attività produttiva.
 

Indice Domande / FAQ
 

15 Domanda
- Perché il datore di lavoro si rivolge ad un Organismo di Ispezione privato abilitato alle verifiche periodiche e straordinarie previste dalla Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ?
 
15 Risposta

- Con l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, cioè dalla data del 23 gennaio 2002, tutti i datori di lavoro di attività produttive con almeno un dipendente subordinato, hanno l’obbligo giuridico di richiedere le verifiche periodiche di Legge per gli impinait elettrici e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche per la propria attività. Da ciò si arguisce l’enorme mole di verifiche che dovrebbero essere effettuate in tempi ragiobevoli dagli Enti Pubblici ( ASL – ARPA – ISPESL ). Poiché ovviamente tali Enti Pubblici delle varie Provincie e dei vari Comuni italiani, non sono sufficienti a sopperire a tale mole di verifiche, il “Ministero delle Attività Produttive” fornisce l’abilitazione ad alcuni Organismi di ispezione privati, in modo da smaltire meglio tutte le verifiche.

I vantaggi per un datore di lavoro a rivolgersi ad un Organismo di ispezione privato sono molteplici. Ne elenchiamo solo alcuni più significativi e sostanziali:

* Per il datore di lavoro è possibile richiedere all’Organismo di ispezione privato, un questionario informativo standard, da compilare dettagliatamente e da inviare via Fax o via e-mail all’Organismo stesso per ottenere un preventivo o un’offerta.
In questo modo è possibile, all’Organismo di ispezione privato, redigere in tempi brevissimi un’offerta e un preventivo molto dettagliato, in quanto ci si può avvalere di molti altri dati più completi. Con questo sistema, il datore di lavoro, riesce ad ottenere in tempi molto brevi, preventivi e offerte molto più precisi, chiari e dettagliati rispetto a quelli che potrebbero fare gli Enti Pubblici finora abilitati.


* Con un Organismo di ispezione privato, il datore di lavoro può avere sempre un dialogo diretto e molto più esauriente di quello che potrebbe avere con un Ente Pubblico. Inoltre può anche usufruire di eventuali sopralluoghi preventivi da parte del Responsabile Tecnico dell’organismo stesso.

* Gli Organismi di ispezione privati, hanno una struttura più dinamica e leggera di quella che può risultare un Ente pubblico, quindi sia i tempi e le modalità di intervento che i costi sono sempre inferiori, quindi più convenienti.

* Un Organismo di ispezione privato può anche redigere un eventuale contratto di manutenzione continuativa con il datore di lavoro dell’attività produttiva in esame, con il quale quest’ultimo viene alleggerito dall’onere di ricordarsi periodicamente delle verifiche da effettuare e quindi dal rischio di incorrere in eventuali sanzioni previste dagli art. del Codice Penale dovute a semplice negligenza o dimenticanza ( vedi per esempio i contratti di manutenzione delle verifiche e controlli delle caldaie civili ed industriali, redatti dalle società private autorizzate di installazione e manutenzione ).
 

Indice Domande / FAQ
 

16 Domanda
- Come deve fare il datore di lavoro di una qualsiasi attività produttiva per richiedere le verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ad un Organismo di Ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” ?
 
16 Risposta

- Il datore di lavoro di una qualsiasi attività produttiva con almeno un dipendente subordinato, deve richiedere le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 all’Organismo privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” mediante una “Proposta Contrattuale” da lui firmata, che gli viene fornita prestampata su apposita modulistica direttamente dall’Organismo privato abilitato. In tale “Proposta” il datore di lavoro deve specificare una serie di dati necessari a determinare la tariffa e il preventivo delle verifiche da effettuare. L’Organismo privato abilitato, a sua volta, entro 15 giorni dal ricevimento della “Proposta Contrattuale” invierà al datore di lavoro, un’apposita comunicazione di accettazione a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno A.R., o a mezzo FAX, o a mezzo di posta elettronica e-mail. In questi ultimi due casi però, il datore di lavoro dovrà confermare la ricezione della comunicazione di accettazione, mediante lo stesso mezzo con cui l’ha ricevuta. In caso di mancata conferma, l?organismo privato abilitato sarà tenuto ad inviare la stessa comunicazione di accettazione, a mezzo di Raccomandata con ricevuta di ritorno A.R.
 

Indice Domande / FAQ
 

17 Domanda
- Come vengono stabilite e calcolate le tariffe per le verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 da un Organismo privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” ?
 
17 Risposta

- Ogni Organismo di ispezione abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive” predispone un proprio tariffario, che si basa su una serie di parametri di valutazione, come ad esempio l’entità della superfice coperta, la superficie di estensione degli impianti dell’attività produttiva per la quale vengono richieste le verifiche di Legge, la potenza contrattuale dell’impianto stesso. Tali parametri permettono di valutare di volta in volta, alquanto precisamente, sia i tempi di durata delle verifiche e conseguentemente anche i costi.
I casi particolari degli impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione e degli ambienti di lavoro delle attività produttive che superano i limiti dimensionali previsti nel tariffario, verranno valutati di volta in volta specificatamente dall’Organismo di ispezione privato. In questi casi particolari, per il datore di lavoro è anche possibile richiedere all’Organismo di ispezione privato, un questionario informativo standard, da compilare dettagliatamente e da inviare via Fax o via e-mail all’Organismo stesso.
In questo modo è possibile, all’Organismo di ispezione privato, redigere in tempi brevissimi un’offerta e un preventivo molto dettagliati, in quanto ci si può avvalere di molti altri dati più precisi. Con questo sistema, il datore di lavoro, riesce ad ottenere in tempi molto brevi, preventivi e offerte molto più precisi, chiari e dettagliati rispetto a quelli che potrebbero fare gli Enti Pubblici finora abilitati.

 

Indice Domande / FAQ
 

18 Domanda
- Per quali impianti e in quali casi bisogna assolutamente richiedere le verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ?
 
18 Risposta

- L’art. 9, comma 2 del D.P.R. 462/01 afferma che il regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Questo significa che va applicato anche a tutti gli impianti già denunciati agli Enti Pubblici ( ASL – ARPA – ISPESL ).
Per “procedimento pendente” si intende una denuncia già inviata dal datore di lavoro mediante i modelli “A” “B” “C” e già in possesso agli Enti Pubblici. Ovviamente dietro ogni procedimento pendente esiste un impianto precedente all’entrata in vigore del D.P.R. 462/01.
In sostanza, se dall’ultima verifica degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sono passati più di 2 anni per i cantieri, i locali medici, e i luoghi marci, o più di 5 anni per tutti gli altri locali, il datore di lavoro è obbligato a chiedere la verifica periodica di Legge agli Enti Pubblici ( ASL – ARPA – ISPESL ) o ad un Organismo di ispezione privato abilitato dal “Ministero delle Attività Produttive”.
Se invece l’impianto in esame non è mai stato verificato, i 2 o i 5 anni vanno conteggiati dalla data della denuncia fatta agli Enti Pubblici ASL e ISPESL mediante i modelli “A” “B” e “C”.
Tutto questo vale nel caso di impianti esistenti e già denunciati dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. 462/01, cioè dopo il 23 gennaio 2002.

Per tutti gli impianti che invece non sono mai stati denunciati:
· Se sono susseguenti al marzo 1990 e se si dispone di una regolare Dichiarazione di Conformità, il datore di lavoro deve immediatamente inviare tale Dichiarazione di Conformità agli Enti Pubblici (ASL – ARPA) rischiando al massimo un’ammenda.

· Se sono antecedenti al marzo 1990, ovviamente non sono in possesso della Dichiarazione di Conformità, allora il datore di lavoro può fare ricorso all’atto notorio previsto dall’art. 6 del D.P.R. 392/94 dopo aver fatto regolarmente esaminare l’impianto da un esperto e dopo aver eseguito gli eventuali lavori di adeguamento suggeriti. In alternativa il datore di lavoro può presentare la Dichiarazione di Conformità dei lavori di adeguamento eseguiti, anche se quest’ultima opzione no è del tutto corretta, in quanto viene sempre richiesta la Dichiarazione di Conformità di tutto l’impianto e non del solo adeguamento.
 

Indice Domande / FAQ
 

19 Domanda
- Per quali impianti e in quali casi bisogna assolutamente richiedere le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per gli impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione ?
 
19 Risposta

- Per “Attività Produttiva” soggetta alle verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 si intende una qualsiasi attività pubblica o privata soggetta al D.P.R. 547/55 del Presidente della Repubblica del 27 Aprile 1955 ( Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ) che abbia almeno un dipendente subordinato. Nel D.P.R. 462/01 si fa riferimento anche ad ulteriori Decreti, come per esempio il D.P.R. 547/55, secondo il quale devono essere denunciati ( e quindi anche verificati periodicamente ), tutti gli impianti di protezione da scariche atmosferiche dirette solo per le attività soggette al controllo dei VV.FF. cioè tutte quelle attività produttive inserite nelle tabelle “A” e “B” del D.P.R. 689/59, cioè quelle attività produttive in presenza di gas e polveri. Questo significa che se un’attività o azienda soggetta al controllo dei VV.FF. ha installato un parafulmine, per il D.P.R. 462/01, il suo datore di lavoro è tenuto a denunciarlo, inviando la Dichiarazione di Conformità e a far eseguire tutte le verifiche periodiche di Legge con le periodicità previste. Nei casi dubbi, il datore di lavoro, per una sua maggiore tranquillità, può comunque richiedere di eseguire tutte le verifiche del caso, sia periodiche che straordinarie.
 

Indice Domande / FAQ
 

20 Domanda
- Le centrali termiche e le cucine, sono considerati luoghi con pericolo di esplosione o luoghi marci ?
 
20 Risposta

- Anche se le centrali termiche e le cucine, non vengono considerati propriamente come luoghi con pericolo di esplosione, se la potenza installata risulta superiore alle 30.000 KCal/h ( 35 kW ), per le attuali Normative Tecniche vigenti, devono comunque essere compartimentate mediante compartimenti antincendio di classe superiore a REI 30, quindi rientrano comunque nella classificazione dei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, secondo l’allegato “C” dell’art. 751.03.3 della Normativa CEI 64-8. Tali classificazioni devono essere riportate nella documentazione tecnica fornita in allegato al progetto degli impianti.
 

Indice Domande / FAQ
 

21 Domanda
- Nel caso in cui l’impianto elettrico dell’attività produttiva sia collocato esclusivamente su una superficie esterna ai locali dell’attività stessa ( campeggi, piscine, campi sportivi, chioschi, teatri all’aperto, palchi all’aperto, cave, ecc. ecc.), come vengono calcolate le tariffe e i costi da applicare per le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ?
 
21 Risposta

- Generalmente il datore di lavoro si pone questa domanda, in quanto nella proposta contrattuale stipulata con l’Organismo di ispezione privato, per poter stimare i tempi di durata delle verifiche periodiche di Legge da effettuare e quindi i relativi costi e preventivi, viene richiesto il valore della “superficie interna” dell’attività produttiva. E’ ovvio allora che con la dicitura “superficie interna” si intende che all’esterno delle strutture dell’attività produttiva, non vi siano impianti elettrici, se non un eventuale impianto di illuminazione, qualche presa di corrente o poche altre cose.
E’ altresì ovvio che se l’area della superficie esterna risulta molto vasta e contiene una grande quantità di quadri o apparecchiature elettriche, evidentemente i tempi, le durate e le relative tariffe delle verifiche periodiche di Legge sarebbere nettamente superiori a quelli massimi stimati e calcolati nel caso in cui si considerasse solo la superficie interna dell’attività produttiva.
Pertanto occorre usare il buon senso e stabilire se le aree esterne sono semplicemente servite dalla sola illuminazione e/o poche altre apparecchiature elettriche. In questo caso allora, tali impianti e apparecchiature possono tranquillamente essere ignorati nel conteggio delle tariffe e dei preventivi. Diversamente devono essere conteggiati come impianti appartenenti alla superficie interna.
Un’altra possibilità è quella di considerare gli impianti delle superfici esterne e quindi stimare e calcolare le relative tariffe e preventivi, come se fossero degli impianti di cantieri, cioè facendo un forfait fisso più un altro forfait per ogni quadro aggiuntivo oltre il quadro generale.

 

Indice Domande / FAQ
 

22 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per uno studio medico in cui non vi sono apparecchiature medicali con parti applicate ?
 
22 Risposta

- Tutti i locali medici, in cui non si fa uso esplicito di apparecchiature elettromedicali, sono classificati come “locali ad uso medico di gruppo 0”, cioè semplici ambulatori destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti. Pertanto la periodicità delle verifiche periodiche di Legge è sempre di 5 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

23 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un’attività produttiva di tipo misto ( cioè con locali di tipo ordinario e con locali a maggior rischio in caso di incendio) ?
 
23 Risposta

- Per i luoghi di lavoro in cui l’attività produttiva impone una periodicità per le verifiche periodiche di Legge di 2 anni e vengono svolte nel loro interno attività di tipo misto, occorre secondo il buon senso e anche per una ragione di tipo pratico, estendere la periodicità delle verifiche periodiche di Legge, a tutti gli impianti presenti, considerando cioè tutti gli impianti come un unico impianto. E’ ovvio però che se la periodicità delle verifiche periodiche di Legge di 2 anni è obbligatoria solo per piccoli impianti, come nel caso della sola centrale termica, è comunque possibile procedere con periodicità differenti.
 

Indice Domande / FAQ
 

24 Domanda
- Nel caso un’attività produttiva abbia solo la centrale termica con periodicità biennale, si è obbligati ad effettuare le verifiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 ogni 2 anni anche se la centrale non viene considerata come luogo di lavoro ?
 
24 Risposta

- La centrale termica non viene considerata come luogo di lavoro, in quanto al suo interno non vi stazionano mai i dipendenti subordinati di una attività produttiva. Però, questa affermazione non viene specificata in nessun riferimento legislativo e non viene nemmeno specificato espressamente, che questo tipo di locali tecnici possano essere esclusi dalle verifiche periodiche di Legge ogni 2 anni. Pertanto per una maggiore tranquillità e sicurezza del datore di lavoro e per non rischiare di incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge, è opportuno far eseguire le verifiche periodiche di Legge ogni 2 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

25 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un cantiere e quali sono le attività produttive che vengono classificate come cantieri ?
 
25 Risposta

- Per tutti i cantieri la periodicità delle verifiche periodiche di Legge è sempre prevista in 2 anni. Per la definizione di “cantiere” occorre fare riferimento al DLgs 494/96, il quale lo definisce come “qualunque luogo in cui vengono effettuati lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco viene riportato nell’allegato I“:

· Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento e smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche.

· I lavori edili o di ingegneria civile per le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di movimentazione terra.

· Lavori di costruzione edile o di ingegneria civile per scavi.

· Montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
 

Indice Domande / FAQ
 

26 Domanda
- Un’industria di abbigliamento con più di 25 addetti è un luogo a maggior rischio in caso di incendio
(essendo soggetta a prevenzione incendi sotto l’attività n°49)?
 
26 Risposta

- Secondo l’art. 710.2.1 della Normativa Tecnica vigente CEI 64-8/7V2, un qualsiasi locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (vedi Guida CEI 6239) o apparecchiature elettriche aventi parti che vengono applicate al corpo umano, risulta in tutto e per tutto assimilabile ad un locale ad uso medico di gruppo 1 e pertanto la periodicità delle verifiche periodiche di Legge è di 2 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

27 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un’attività di parrucchiere o barbiere ?
 
27 Risposta

- Generalmente in un’attività di parrucchiere o barbiere non ci sono di norma apparecchiature elettriche che vengono applicate direttamente al corpo umano, ma solo apparecchiature elettriche tipo phon, caschi per signora, ecc. Pertanto la periodicità delle verifiche periodiche di Legge, per questo tipo di attività risulta essere di 5 anni.
Qualora però, in tale attività, ci sia la presenza di apparecchiature tipo lampade abbronzanti, o altre apparecchiature per trattamenti estetici con parti a contatto, la periodicità delle verifiche periodiche di Legge, diventa di 2 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

28 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un ambulatorio veterinario ?
 
28 Risposta

- Gli art. 710.2.1 e 710.2.2. della Normativa Tecnica CEI 64-8, fornisce la definizione di locale medico destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti. Però aggiunge anche che per “pazienti” si intendono sia persone che animali. Pertanto tali definizioni implicano che un ambulatorio veterinario è sostanzialmente un locale ad uso medico. Di conseguenza, se tale ambulatorio è presente almeno un dipendente, la periodicità delle verifiche periodiche di Legge risulta di 2 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

29 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un ambulatorio medico o per uno studio dentistico ?
 
29 Risposta

- Tutti i locali medici, in cui non si fa uso esplicito di apparecchiature elettromedicali, sono classificati come “locali ad uso medico di gruppo 0”, cioè semplici ambulatori destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti. Pertanto la periodicità delle verifiche periodiche di Legge è sempre di 5 anni.
Qualora all’interno dell’ambulatorio si faccia uso di apparecchiature elettrico-medicali o nel caso di studio dentistico, la periodicità delle verifiche periodiche di Legge risulta di 2 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

30 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per una palestra ad uso ginnico senza nessun tipo di apparecchiatura elettromedicale ?
 
30 Risposta

- Generalmente una palestra generica di tipo ginnico, non fa uso di apparecchiature elettromedicali e quindi non rientra nella categoria dei locali ad uso medico di gruppo 1 ma di gruppo 0. Pertanto la periodicità delle verifiche periodiche di Legge risulta di 5 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

31 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per una palestra ad uso ginnico senza nessun tipo di apparecchiatura elettromedicale ?
 
31 Risposta

- Se una palestra ad uso ginnico, presenta al suo interno uso di apparecchiature elettromedicali che vanno a contatto diretto con il corpo umano, come per esempio elettrostimolatori, tens, massaggiatori elettrici, magnetoterapia, laser terapia, lampade abbronzanti, ecc., viene classificata come locale medico di gruppo 1 e pertanto la periodicità delle verifiche periodiche di Legge risulta di 2 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

32 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 per un ristorante con cucine di tipo elettrico ?
 
32 Risposta

- Dalla Circolare del “Ministero dell’Interno” n° 36 del 11 dicembre 1985 si evince che i ristoranti non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dal numero di persone (coperti) e dal numero di dipendenti.
Se invece le sale che costituiscono il ristorante sono adibita anche a banchetti con danze ed intrattenimenti musicali, il ristorante stesso viene considerato come “luogo di pubblico spettacolo” e quindi soggetto alle Normative vigenti per la prevenzione degli incendi.
Pertanto il progettista o il Pubblico Ufficiale verificatore deve stabilire di volta in volta se il ristorante deve essere considerato come “luogo a maggior rischio in caso di incendio” o meno. E’ ovvio che in questo caso la periodicità delle verifiche periodiche di Legge risulta di 2 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

33 Domanda
- Qual è la periodicità delle verifiche periodiche di Legge ai sensi del D.P.R. 462/01 e quali sono le tariffe applicabili per uno stabile adibito ad abitazioni civili con un addetto alla portineria ?
 
33 Risposta

- In questo caso lo stabile viene considerato e classificato come un luogo di lavoro in cui non bisogna considerare la superficie dell’intero stabile, ma solo quella occupata dalle aree comuni, cioè i luoghi di lavoro del portiere. Per quanto riguarda la potenza contrattuale da prendere in considerazione, si prende quella del contatore (o dei contatori) che alimenta le aree comuni sopracitate.
 

Indice Domande / FAQ
 

34 Domanda
- Un’industria tessile di abbigliamento con più di 25 dipendenti, essendo classificata come attività n° 49 per la Normativa della prevenzione incendi, viene considerata come luogo a maggior rischio in caso di incendio ?
 
34 Risposta

- L’art. 751.03 della vigente Normativa Tecnica CEI 64-8 elenca alcuni possibili “luoghi marci”. Un’industria di abbigliamento non appartiene a questo elenco e pertanto bisogna fare riferimento alla classificazione effettuata dal progettista dell’impianto elettrico dell’industria stessa. Occorre precisare però che normalmente, una qualsiasi attività soggetta al controllo dei VV.FF. (come nel caso di un’industria di abbigliamento) è sempre classificata dal DM 10/03/58, a rischio medio-alto. Pertanto tale fattore di rischio pone questo tipo di attività fra quelle classificate come luoghi con maggiore rischio in caso di incendio e di conseguenza la periodicità delle verifiche periodiche di Legge risulta di 2 anni.
 

Indice Domande / FAQ
 

 
 
StampaStampa
Indice | Abilitazione | D.P.R. 462/01 | Gazz.Uff. N° 6 | Diagrammi | F.A.Q. | Referenze e Verifiche effettuate | Come contattarci
  Credits © 2004 nemesiverifiche.com - Tutti i Diritti sono Riservati