CHI PUO’ ESEGUIRE LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI TERRA ?

CHI PUO' ESEGUIRE LE VERIFICHE SECONDO IL DPR 462?

ORGANISMI ISPETTIVI

Con l'entrata in vigore del DPR 462 nel lontano 2002 si è stabilito che la verifica dell'impianto di terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione potessero essere svolte anche da Organismi ispettivi privati abilitati dal Ministero dello sviluppo Economico  come NEMESI Srl , e da ASL e ARPA.

ABILITAZIONE MIN. SVILUPPO ECONOMICO

ABILITAZIONE MIN. SVILUPPO ECONOMICO

La modifica è stata una pietra miliare nel campo della sicurezza su lavoro in quanto gli Organismi quali ASL e ARPA ,ai quali erano affidate dal 1955 le verifiche periodiche, non avevano il personale sufficiente a garantire una copertura nazionale. Pertanto il DPR 462 ha tentato di mettere una pezza in una situazione deficitaria.

Le verifiche effettuate dagli Organismi Ispettivi Privati hanno la stessa valenza di quelle effettuate da ASL e ARPA in quanto si avvalgono di personale altamente qualificato, e sottostanno a determinate normative  quali la normativa europea CEI EN 17020 e  a  direttive ministeriali.

I Verificatori degli Organismi ispettivi devono sostenere corsi d'aggiornamento periodicamente e devono avere la stessa conoscenza tecnica di un responsabile tecnico di una ditta installatrice.

MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI TERRA:

Le verifiche periodiche di legge secondo il DPR 462  non devono essere confuse con la normale manutenzione ordinaria dell'impianto di terra che secondo la legge 81/08 deve essere effettuata con precise periodicità e può essere eseguita dall'elettricista di fiducia o da personale avente caratteristica PEI (Persona istruita). I risultati della regolare manutenzione devono essere riportati su apposito registro a disposizione delle autorità ispettive (art. 86 del Dlgs 81/08 punto 3). La verifica secondo il DPR 462 può essere vista come una sorta di "revisione" dell'impianto da parte dello stato per vedere se tutte le precauzioni per la sicurezza sono state prese dal datore di lavoro.

CONFLITTO D'INTERESSI:

La CEI 0-14 vieta categoricamente ad un qualsiasi verificatore appartenente ad un determinato Organismo ispettivo di avere rapporti lavorativi con impiantisti elettrici, studi di progettazione e venditori di materiale elettrico altrimenti si configurerebbe un conflitto d'interesse che il Ministero dello Sviluppo Economico vuole scongiurare.

E' importante quindi che il datore di lavoro si rivolga direttamente ad Organismi Ispettivi e non passi tramite elettricisti e progettisti che offrono pacchetti chiavi in mano di manutenzione e Verifica periodica secondo il DPR 462. Tale comportamento è contro la legge e può ritorcersi contro al datore di lavoro che potrebbe vedersi invalidate le verifiche effettuate, oltre a comportare sanzioni pesanti per il verificatore e per l'Organismo che rappresenta.

OCULATEZZA NELLO SCEGLIERE L'ORGANISMO ISPETTIVO:

Si fa presente inoltre  che la scelta dell'Organismo ispettivo per le verifiche degli impianti di terra secondo il DPR 462 deve essere eseguita con oculatezza, e non solo in base al prezzo dell'offerta. Nell'offerta dell'Organismo deve essere riportato il numero di ore e il numero di verificatori necessari ad eseguire la verifica. Il datore di lavoro che sceglie inadeguatamente la ditta che esegue le verifiche può essere ritenuto responsabile dell'erronea verifica ("culpa in eligendo").

E' quindi importante che vi affidiate a ditte serie e con un grande bagaglio d'esperienza alle spalle come NEMESI Srl

Chi può eseguire le verifiche degli impianti di terra : Copyright Nemesi Srl