I VOLANTARI NELLE PARROCCHIE

I VOLONTARI NELLE PARROCCHIE:

Tra i tanti casi che rientrano nell'obbligatorietà del DPR 462 rientrano le Parrocchie? Intanto togliamo subito dal dubbio le Parrocchie che utilizzano un lavoratore dipendente con qualsiasi tipo di contratto (anche coi vaucher) a tempo indeterminato o per brevi periodi. Queste Rientrano al 100% nell'obbligo della verifica degli impianti di terra secondo il DPR 462. Le Parrocchie che si avvalgono invece solo dei volontari , o come qualcuno ha definito, dei  "collaboratori parrocchiali"?

OBBLIGO DI VERIFICHE CHIESE

OBBLIGO DI VERIFICHE CHIESE

Beh allora in questo caso la risposta è ancora si, e vediamo di darne una giustificazione.

LA CHIESA E' UN LUOGO DI LAVORO?

Il DPR 462 cita nell'articolo "1"  l'ambito di applicazione del Decreto :

"Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro."

Qui si parla specificatamente dei Luoghi di lavoro. I Luoghi di lavoro sono quelli in cui vi è la presenza di almeno un lavoratore o quei luoghi che per utilizzo particolare possono essere assimilati a  luoghi di lavoro come spiegheremo più avanti.

Quindi per i luoghi di lavoro in cui vi è la presenza di almeno un lavoratore vediamo qual'è la definizione di lavoratore:  La definizione ci viene data dal Dlgs 81 del 2008 (ex 626) che è il Decreto "principe" della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La definizione di lavoratore :

"«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;"

Qui la definizione sembra essere chiara: è un lavoratore chiunque svolga un'attività lavorativa con o senza retribuzione. Di fatto  i volontari sono equiparati a lavoratori dipendenti. Per essere più precisi non esiste neanche più il termine "volontario" nella 81/08. Se presti la tua opera, indipendentemente da un contratto o dalla modalità di retribuzione sei un lavoratore.

Chiunque presta la propria opera  quindi all'interno delle parrocchie è equiparato ai lavoratori dipendenti (non significa che sia un lavoratore dipendente) e quindi le Parrocchie sono assimilabili a luoghi di lavoro.

CAVILLI DELLA 81/08

Il Dlgs 81/08 alla sua uscita faceva poi riferimento ai volontari definiti come nella legge 266 del 1991, ovvero tutti quei volontari che fanno parte di associazione di volontari, e li equiparava ai lavoratori dipendenti. Con l'Uscita del Dlgs 106, del 2009 i volontari come definiti dalla legge 266 del 1991 sono stati relegati all'articolo 12 bis del Dlgs 81/08 e sottostanno solo all'articolo 21 del suddetto Decreto. La volontà del legislatore ,a nostro parere ,era quella di eliminare i dubbi introdotti col termine  "volontari" cercando di spazzare via le incomprensioni. Per il legislatore è un lavoratore chiunque presti il suo lavoro indipendentemente dalla retribuzione. Non esiste più per il legislatore il termine volontario, salvo per quelli rientranti nella legge 266 del 1991. Tali volontari sono  "relegati" all'articolo 12 bis del suddetto decreto legislativo. Se avesse voluto escludere i volontari non ricadenti nella legge 266  li avrebbe aggiunti alle esclusioni dell'art. 2 (così come ha fatto per le attività familiari e i collaboratori domestici).

Detto questo però, non dobbiamo perdere di vista il nostro obbiettivo, ovvero il DPR 462. In tale Decreto si specifica che le verifiche sono obbligatorie per tutti gli ambienti di lavoro. Quindi si deve ricercare maggiormente il significato di ambienti di lavoro o assimilabili  anzichè cavillare sulla definizione di lavoratore.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

In una famosa circolare (a onor del vero invalidata dal MISE), il Ministero delle Attività produttive (ora MiSE), esprimeva la sua opinione sul considerare o meno i condomìni ,che non hanno un lavoratore subordinato, come dei luoghi di lavoro e quindi ricadenti nell'obbligatorietà delle verifiche degli impianti di terra secondo il DPR 462. In tale circolare Ministero assimilava  i condomini ad un ambiente di lavoro, anche se non "strictu sensu", in quanto all'interno venivano svolte attività da elettricisti, idraulici, imprese di pulizia etc.

In particolar modo la circolare prot. 10723 del 25 Febbraio 2005 riportava:

"... Per quanto concerne gli impianti di messa a terra di impianti elettrici, è parere dello scrivente Ufficio che detto obbligo debba ritenersi sussistente ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente "strictu sensu" .... La ratio della richiamata normativa (DPR 462) deve infatti essere individuata nella inalienabile esigenza di garantire l'incolumità di tutti coloro che vengono chiamati , a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove risulta situato un impianto elettrico. A riprova di tale doverosa interpretazione si consideri che, ove si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti riconducibili a malfunzionamenti dell'impianto, non v'è dubbio che ne risponda il proprietario e/o amministratore salvo dimostri di avere fatto il possibile per evitare l'evento: ebbene la manutenzione e la verifica periodica dell'impianto rendono senza dubbio più concreta la possibilità di offrire tale prova liberatoria. Pertanto , nella parte in cui il prefato normativo parla di "datore di lavoro" come destinatario dell'obbligo, è in tale ambito che devono essere ricondotte anche ipotesi in cui pur mancando , al momento, un rapporto di lavoro dipendente, sia configurabile come ambiente di lavoro quello in cui vengono esercitate attività lavorative anche saltuarie, da parte di soggetti lavoratori legati a vario titolo al proprietario dell'impianto".

E LA PARROCHIA?

Letta questa circolare come si fa  a non assimilare la Parrocchia ad un luogo di lavoro pur mancando un rapporto di lavoro dipendente? Nella parrocchia si lavora al Pc , si cucina, si fanno attività didattiche , si fanno manutenzioni, lavori elettrici, meccanici e idraulici, si tengono feste e convegni, si fanno ritiri spirituali con decine di bambini e catechisti, si esercitano tutti quei lavori amministrativi da parte di esterni per il funzionamento quotidiano della Parrocchia stessa.

Quella sopra riportata , come sottolineato prima, è una circolare del Ministero , che seppur autorevole, non è legge. Però mette in guardia. E' soprattutto molto interessante la parte finale in cui si specifica che in caso d'incidente davanti ad un giudice si deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitarlo. Questo a nostro avviso si traduce nell'evitare cavilli e interpretazioni mettendo a rischio la vita delle persone e aggravando le responsabilità dei responsabili.

IL PARROCO CONDANNATO

Per avvalorare ulteriormente questa tesi possiamo utilizzare la sentenza n° 7730 del 20 Febbraio 2008 della cassazione penale dalla quale si ricava un importante insegnamento, ovvero che le norme di prevenzione sugli infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d'opera volontari soprattutto se vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro che risultano irregolari. Praticamente nella sentenza un parroco veniva condannato perchè aveva messo a disposizione di un volontario un trabattello non a norma. Il fatto importante sancito da tale sentenza era che per la cassazione la parrocchia era da considerarsi un luogo di lavoro indipendentemente dal tipo di rapporto lavorativo tra volontario e parroco.

La sezione IV della sentenza riporta :

l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia , per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato , purchè detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro."

Quindi per la Cassazione, essendo il parroco stato condannato a risarcire il volontario,  la Parrocchia è assimilabile ad un ambiente che possa definirsi di lavoro. Questa sentenza è molto importante perchè fa capire l'orientamento dei giudici in caso d'incidente. Tra le norme antinfortunistiche rientrano  anche le verifiche degli impianti di terra.

Anche l'ASL di Bergamo in un corso tenuto sulla sicurezza dei volontari nelle parrocchie sottolinea che è necessario garantire la sicurezza negli impianti (elettrici e termici) garantendo la corretta manutenzione e di sottoporre a verifica gli impianti ad opera degli enti verificatori.

CONCLUSIONI

A nostro avviso quindi non c'è possibilità di errore, le parrocchie ricadono nell'obbligo di legge delle verifiche degli impianti di terra secondo il DPR 462 e il responsabile è il parroco. Se qualcuno delle autorità non fosse in accordo è pregato di rilasciare un documento scritto e firmato per prendersene le responsabilità. Ma fino a quel momento è convinzione dello scrivente quanto asserito in questo articolo.

E' quindi un dovere morale far verificare i propri impianti di terra da Organismi abilitati al fine di mettere in sicurezza le persone che operano sotto qualsiasi forma nella propria attività.

Una Diocesi moderna e attenta deve informare i propri parroci dell'obbligo delle verifiche degli impianti di terra e pretenderne l'attuazione.

Coopywright :I volontari nelle parrocchie

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