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Normativa

Comunicazione INAIL – Portale CIVA: Guida per il Datore di Lavoro

4 min di lettura

Il DL 162 del 30 dicembre 2019 ha introdotto l’articolo 7-bis del DPR 462, che obbliga il datore di lavoro a comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo Ispettivo incaricato di eseguire le verifiche periodiche degli impianti di terra. Questa comunicazione avviene tramite il portale telematico dell’INAIL denominato CIVA.

Cosa Obbliga il DL 162

Al comma 2 dell’art. 36 del DL 162 è scritto:

“Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’art. 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.”

In pratica il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo Ispettivo al quale ha affidato le verifiche periodiche degli impianti di terra secondo il DPR 462/01. La comunicazione deve essere effettuata prima dell’esecuzione della verifica, indipendentemente da quando è stato conferito l’incarico all’Organismo Ispettivo. Un datore di lavoro potrebbe infatti avere un contratto pluriennale con lo stesso Organismo, ma è comunque tenuto a effettuare la comunicazione prima di ogni nuova verifica. La comunicazione è gratuita.

La comunicazione può essere effettuata solo dopo aver fatto la denuncia dell’impianto di terra all’INAIL. A seguito della denuncia, l’INAIL fornisce al datore di lavoro la matricola dell’impianto, indispensabile per effettuare la comunicazione tramite il portale CIVA. Senza matricola la comunicazione non è possibile.

Datore di lavoro al computer che effettua la comunicazione INAIL tramite il portale CIVA
La comunicazione all’INAIL deve essere effettuata tramite il portale telematico CIVA prima di ogni nuova verifica

Perché l’INAIL vuole questa Comunicazione

L’intento dell’INAIL è quello di costruire una banca dati informatizzata delle verifiche, con lo scopo di far emergere l’enorme quantità di attività che ancora non si sono messe in regola con le verifiche secondo il DPR 462. L’INAIL è già in possesso di un database di tutte le attività con lavoratori obbligate all’esecuzione delle verifiche. Incrociando i due database è possibile identificare facilmente chi è in regola e chi no. Rispetto ai controlli sporadici dell’ASL, questa banca dati è uno strumento molto più efficace.

Il mancato adempimento del DPR 462/01 comporta sanzioni amministrative e penali.

La Matricola dell’Impianto

La comunicazione tramite il portale CIVA può essere effettuata solo se il datore di lavoro è in possesso della matricola dell’impianto di terra, che viene assegnata dall’INAIL a seguito della denuncia dell’impianto. Senza matricola la comunicazione non è possibile. Gli scenari che si possono presentare sono tre:

  • Il datore di lavoro ha effettuato la denuncia e ha la matricola: può procedere direttamente con la comunicazione
  • Il datore di lavoro ha effettuato la denuncia ma non ha la matricola o l’ha persa: può richiederla nuovamente tramite il portale CIVA o contattando l’INAIL competente per territorio
  • Il datore di lavoro non ha mai effettuato la denuncia: deve effettuarla come se fosse un nuovo impianto, avendo a disposizione la Dichiarazione di Conformità e il progetto ove richiesto. In mancanza di questi documenti è necessario far redigere una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) da un tecnico iscritto all’albo da almeno 5 anni
Documento ufficiale INAIL con matricola impianto di terra
La matricola dell’impianto assegnata dall’INAIL è indispensabile per effettuare la comunicazione sul portale CIVA

Come si Effettua la Comunicazione sul Portale CIVA

Per effettuare la comunicazione è necessario accedere al portale CIVA tramite SPID, CNS o CIE del datore di lavoro. Una volta entrati bisogna selezionare il ruolo “Legale Rappresentante”, andare su “Certificazioni e Verifiche”, scegliere la voce CIVA e poi “Impianti di Messa a Terra”. Da qui è possibile inserire la matricola dell’impianto e completare la comunicazione, che richiede poche informazioni. Tra queste è presente un menù a tendina dal quale si può scegliere l’Organismo Ispettivo incaricato: questo è un elemento importante perché solo gli Organismi abilitati dal Ministero compaiono nell’elenco. Se l’Organismo scelto non compare significa che non è abilitato.

In alternativa il datore di lavoro può delegare un consulente delle attrezzature, che effettuerà fisicamente la comunicazione per suo conto.

Conclusioni

La comunicazione all’INAIL tramite il portale CIVA è un obbligo introdotto dal DL 162 del 2019 che si aggiunge agli obblighi già previsti dal DPR 462. Nemesi Srl è a disposizione per supportare il datore di lavoro in tutti gli adempimenti necessari.

Nemesi Srl è a disposizione per una consulenza o un preventivo senza impegno.

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