PERIODICITA’ DELLA VERIFICA IMPIANTI DI TERRA

PERIODICITA' AMBIENTI ORDINARI E A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO

La periodicita' delle verifiche dipende dal tipo d'impianto elettrico a servizio dell'attività lavorativa.

Le verifiche devono essere eseguite ogni due anni per gli impianti a MAggior Rischio in Caso d'Incendio (MA.R.C.I), nei cantieri edili, nei locali medici, e negli ambienti con pericolo d'esplosione

PERIODICITA' DELLE VERIFICHE

PERIODICITA' DELLE VERIFICHE

Devono essere eseguite ogni 5 anni per gli ambienti ordinari e per gli impianti di protezione scariche atmosferiche a protezione di luoghi ordinari.

Per definire gli ambienti a MAggior Rischio in Caso d'Incendio bisogna far riferimento alla relazione tecnica allegata al progetto elettrico , nella quale deve essere riportata la classificazione dell'attività. Oppure è il responsabile dell'attività stesso che deve deciderlo in base ai rischi presenti all'interno della zona lavorativa.

Una regola molto rozza è quella di considerare tutte le attività ricadenti nell'elenco del DPR 151/11  come a maggior rischio in caso d'incendio.

DECORRENZA DELLA PERIODICITA'

La data dalla quale parte il conteggio della scadenza della verifica degli impianti di terra secondo il DPR 462 non è scritto nero su bianco da nessuna parte. Ne sul DPR 462 ne sulla guida CEI 0-14. Ovviamente ci sono pareri discordi e ognuno poi la pensa come vuole. Secondo Nemesi Srl è necessario sempre usare il buon senso.
La scadenza della periodicità della verifica della messa a terra si calcola a partire dalla data presente sulla dichiarazione di conformità (DI.CO) rilasciata sul nuovo impianto (non quelle rilasciate a seguito di ampliamenti o di manutenzioni straordinarie). Anche se l'impianto viene messo in servizio molto tempo dopo il rilascio della dichiarazione di conformità la data dalla quale si deve calcolare la periodicità rimane sempre quella presente sulla dichiarazione di conformità. Questo perchè si considera che l'impianto di terra subisca comunque un invecchiamento anche se inutilizzato (forse più che se fosse in funzione). Questo significa che un impianto elettrico fatto nel 2012 e mai utilizzato fino al 2017 non deve essere verificato e denunciato fino alla sua messa in servizio, ma  nel momento in cui viene messo in servizio deve essere verificato immediatamente (scaduti i 5 anni di periodicità) e denunciato all'Inail e Asl. Ovviamente poi le verifiche successive alla prima devono essere conteggiate a partire dalla data riportata nella prima verifica da parte di ASL o Organismo Ispettivo.

Molti sono dell'opinione che la periodicità debba essere calcolata dall'inizio attività e non dalla Dichiarazione di Conformità. Opinione condivisibile, che però che comporta delle incongruenze da non sottovalutare. Mettiamo che il sig. X apra un'attività nuova con impianto elettrico nuovo . Inizia l'attività e correttamente invia la Di.CO. all'Inail e all'ASl. Dopo 4 anni chiude l'attività e non fa eseguire le verifiche secondo il DPR 462 perchè non ancora scaduti i termini. Il sig. Y compra l'attività del sig. X e la riapre. Per 5 anni non deve fare la verifica. E così può continuare all'infinito. Questo comporta che l'impianto di terra non verrebbe mai verificato. Una situazione inaccettabile.

Ricordiamoci sempre che la cosa più importante è la sicurezza e non l'interpretazione delle leggi. Se nell'attività del sig. Y , dopo 8 anni ( valore a caso) si verifica un incidente a causa del non funzionamento dell'impianto di terra il sig. Y deve rispondere davanti ad un giudice delle proprie responsabilità. Ai giudici poco importano le interpretazioni personali delle leggi. Per loro la risposta fondamentale deve essere quella alla domanda : " Lei ha fatto tutto quello che è nelle sue possibilità per evitare il guasto?". Se il sig. Y non ha fatto eseguire le verifiche obbligatorie di legge secondo il DPR 462 perchè un'interpretazione glielo permetteva allora rischia grosso. Mai sottovalutare i rischi elettrici.

Cosa ancora più grave l'interpretazione , di pochi fortunatamente, per la quale le verifiche devono partire dalla data della denuncia dell'impianto di terra. Le motivazioni che sconsigliano questa scelta sono molteplici. Ad esempio moltissimi non hanno mai denunciato l'impianto (mancanza molto grave ma comune), molti hanno perso la denuncia e non sanno la data della stessa. Insomma con la data della denuncia dell'impianto di terra si rischia di non far verificare l'impianto mai.

LOCALI MEDICI:

Locali Medici

Sono locali medici tutti i locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici secondo la norma CEI 64/8 sez. 710.1.1. A seconda poi della presenza e dell'uso di apparecchi elettromedicali possono essere suddivisi in locali medici di tipo 0,1,2.  Secondo la normativa ,quindi, anche i locali estetici sono equiparati ai locali medici, così come le farmacie che utilizzano apparecchi elettromedicali per la misurazione della pressione (l'apparecchio elettromedicale deve essere connesso alla rete elettrica, non essere a batteria).  Tali attività hanno periodicità biennale e devono possedere un progetto firmato da tecnico abilitato. Invece ci sono pareri discordanti sui saloni dei tatuatori in quanto l'apparecchiatura utilizzata, anche se a contatto stretto con il cliente, non viene considerata apparecchio elettromedicale.

 

Periodicità della verifica impianti di terra : Copyright Nemesi Srl

1 commento

  1. […] stessa debba essere classificata come locale medico. Per tale classificazione la periodicità della verifica sull’impianto di messa a terra è biennale. Pertanto vengono […]