La periodicità della verifica degli impianti di terra secondo il DPR 462/01 dipende dalla tipologia di impianto e di attività lavorativa. Le verifiche devono essere eseguite ogni due anni per alcune categorie di impianti e ogni cinque anni per tutte le altre attività.

Periodicità Biennale della Verifica degli Impianti di Terra
Hanno periodicità biennale (ogni 2 anni) le verifiche degli impianti di terra installati in:
- Ambienti a Maggior Rischio in caso d’Incendio (MA.R.C.I.)
- Cantieri edili
- Locali ad uso medico
- Ambienti con pericolo d’esplosione (ATEX)
Periodicità Quinquennale della Verifica degli Impianti di Terra
Hanno periodicità quinquennale (ogni 5 anni) tutte le altre attività lavorative ordinarie e gli impianti di protezione scariche atmosferiche a protezione di luoghi ordinari.
Gli Ambienti a Maggior Rischio in caso d’Incendio (MARCI)
La classificazione degli ambienti a Maggior Rischio in caso d’Incendio non è immediata e deve essere effettuata da un tecnico antincendio, non dal progettista elettrico (a meno che le due figure non coincidano).
Una regola semplificata molto diffusa è quella di considerare come MARCI tutte le attività ricadenti nell’elenco del DPR 151/11, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. Tuttavia questa semplificazione non è sempre corretta: non tutte le attività soggette al controllo dei VVF sono necessariamente MARCI, e non tutte le attività MARCI sono soggette al controllo dei VVF.
La norma CEI 64/8 agli articoli 751.03.1.1 e 751.03.1.2 descrive i parametri che un tecnico antincendio deve valutare per la classificazione:
- Densità di affollamento e massimo affollamento ipotizzabile
- Capacità di deflusso o di sfollamento in caso di emergenza
- Entità del danno a persone, animali o cose
- Comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali
- Presenza di materiali combustibili
- Tipo di utilizzo dell’ambiente
- Organizzazione della protezione antincendio
La norma CEI 64/8 suddivide i luoghi MARCI in tre tipi:
- Tipo A: ambienti con elevata densità di affollamento o elevato tempo di sfollamento o elevato danno a persone e cose
- Tipo B: ambienti con strutture portanti combustibili, come edifici interamente in legno
- Tipo C: ambienti con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento o deposito quando il carico d’incendio supera i 450 MJ/mq

→ Approfondisci: i luoghi a Maggior Rischio in caso d’Incendio
I Locali Medici
Sono locali medici tutti i locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti, inclusi i trattamenti estetici, secondo la norma CEI 64/8 sez. 710.1.1. A seconda della presenza e dell’uso di apparecchi elettromedicali si suddividono in:
- Tipo 0: impianto elettrico ordinario, senza particolarità specifiche aggiuntive
- Tipo 1 e 2: particolarità costruttive specifiche (nodo equipotenziale, differenziali di tipo A o B, ecc.)
Rientrano nella categoria dei locali medici con periodicità biennale anche i centri estetici, le farmacie che utilizzano apparecchi elettromedicali collegati alla rete elettrica e qualsiasi attività che faccia uso di apparecchi elettromedicali applicati al paziente. Sono invece oggetto di pareri discordanti i saloni dei tatuatori, in quanto l’apparecchiatura utilizzata non viene unanimemente considerata apparecchio elettromedicale.
Decorrenza della Periodicità della Verifica degli Impianti di Terra
La data dalla quale si calcola la scadenza della verifica degli impianti di terra non è specificata esplicitamente né dal DPR 462 né dalla guida CEI 0-14. Secondo Nemesi Srl è necessario usare il buon senso.
La scadenza si calcola a partire dalla data presente sulla Dichiarazione di Conformità (Di.Co.) rilasciata per il nuovo impianto — non quelle rilasciate a seguito di ampliamenti o manutenzioni straordinarie. Anche se l’impianto viene messo in servizio molto tempo dopo il rilascio della Di.Co., la data di riferimento rimane quella della Di.Co., perché l’impianto subisce comunque un invecchiamento anche se inutilizzato. Le verifiche successive alla prima si calcolano invece dalla data riportata nel verbale dell’ultima verifica effettuata da ASL o Organismo Ispettivo.
Alcuni sono dell’opinione che la periodicità debba calcolarsi dall’inizio dell’attività, ma questa interpretazione comporta il rischio che un impianto non venga mai verificato nel caso di passaggi di proprietà successivi. La sicurezza deve sempre prevalere sulle interpretazioni della norma.

Sanzioni per il Mancato Rispetto della Periodicità
Il mancato rispetto della periodicità della verifica degli impianti di terra equivale alla mancata esecuzione della verifica e comporta le stesse sanzioni previste dal D.Lgs. 106/09.
→ Approfondisci: le sanzioni per la mancata verifica degli impianti di terra
Conclusioni
Rispettare la periodicità della verifica degli impianti di terra è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori e per evitare sanzioni. In caso di dubbio sulla classificazione della propria attività Nemesi Srl è a disposizione per una consulenza gratuita.
Nemesi Srl è a disposizione per una consulenza o un preventivo senza impegno.







