LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D’INCENDIO

LUOGHI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO D'INCENDIO:

CLASSIFICAZIONE:

La classificazione di luoghi a Maggior Rischio in Caso D'Incendio (M.A.R.C.I) è sempre stata un problema e non di soluzione immediata. Intanto incominciamo col dire che la classificazione deve essere fatta da un tecnico antincendio e non dal progettista elettrico (a meno che le due figure non coincidano).

Luoghi a Maggior Rischio in caso d'incendio

luoghi a maggior rischio in caso d'incendio

Molto "spartanamente" si attribuisce la qualifica di Luoghi a Maggior Rischio in Caso d'Incendio (Marcio) a tutte quelle attività ricadenti nell'elenco del DPR 151/11 riportante le attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Purtroppo la cosa è molto più delicata. Non è vero che tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco siano a Maggior rischio in caso d'incendio e non è vero che tutte le attività a Maggior rischio in caso d'incendio siano soggette al controllo dei Vigili del fuoco.

La normativa CEI 64/8 descrive negli art. 751.03.1.1 e 751.03.1.2 i parametri che un tecnico antincendio deve prendere in considerazione per classificare i luoghi come Ordinari o luoghi a Maggior Rischio in caso d'Incendio.

PARAMETRI PER LA CLASSIFICAZIONE:

ART. 751.03.1.1:
Il rischio relativo all'incendio dipende dalla probabilità che esso si verifichi e dall'entità del danno conseguente alle persone, agli animali e alle cose. L'individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso d'incendio dipende da una molteplicità di parametri, quali ad esempio:

  • Densità di affollamento;
  • massimo affollamento ipotizzabile;
  • capacità di deflusso o di sfollamento;
  • entità del danno ad animali, persone o cose;
  • comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nei componenti dell'edificio;
  • presenza di materiali combustibili;
  • tipo di utilizzazione dell'ambiente;
  • situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano d'emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza del più vicino corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del Fuoco Aziendali, ecc)

Tali parametri devono essere opportunamente valutati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico.

Art. 751.03.1.2
In generale , in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 751.03.1.1, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel DPR 151/11 sono considerate a Maggior Rischio in Caso d'Incendio.
In generale, gli ambienti dove non si svolgono le attività elencate nel DPR 151/11 non sono ambienti a Maggior Rischio in Caso d'Incendio; tuttavia , essi possono essere ambienti a Maggior Rischio in Caso d'Incendio se si verificano le condizioni di cui in art. 751.03.1.1 ad esempio luoghi soggetti a specifiche prescrizioni dei Vigili del Fuoco.
Quindi la classificazione dei luoghi deve essere fatta secondo un'attenta analisi della valutazione dei rischi altrimenti si rischia di fare danni economici al cliente finale. Dal punto di Vista delle Verifiche di legge secondo il DPR 462/01 si rischia di effettuare le verifiche a periodicità biennale anzichè quinquennale .

SUDDIVISIONE :

La norma CEI 64/08 suddivide i Luoghi a Maggior Rischio in caso d'incendio in tre tipi:

Tipo A:
Art. 751.03.2 - Ambienti a Maggior Rischio in caso d'Incendio per l'elevata densità di sfollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso d'incendio  o per l'elevato danno a persone, cose e animali.

Tipo B:
Art. 751.03.3 - Ambienti a Maggior Rischio in Caso d'incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili. Rientrano in questi ambienti gli edifici costruiti interamente in legno senza particolari requisiti antincendio, come ad esempio le Baite.

Tipo C:
Art. 751.03.4 - Ambienti con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito quando il carico d'incendio specifico di progetto supera i 450 MJ/mq.

Un ultimo ragionamento che si deve effettuare è se classificare come M.A.R.C.IO un ambiente con zone con pericolo d'esplosione. Infatti le cause che possono innescare un'esplosione non sempre coincido con le cause che possono innescare un incendio. Anche la quantità di gas (se prendiamo una centrale termica ad esempio) contenuta nei tubi non raggiungerà mai una valore di carico d'incendio tale da far ricadere un luogo nel tipo C dei luoghi a Maggior rischio in caso d'incendio. Quindi anche in questo caso la classificazione deve essere ben calcolata e ponderata. Come abbiamo detto prima dal punto della periodicità delle verifiche nulla cambia se un luogo è a maggior rischio in caso d'incendio o se contiene zone con pericolo d'esplosione. Sempre biennale è.

 

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