Con l’entrata in vigore del DPR 462 nel 2002 è stato stabilito che le verifiche periodiche degli impianti di terra, degli impianti di protezione scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi privati abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure da ASL e ARPA.
Gli Organismi Ispettivi di Tipo A
Gli Organismi Ispettivi abilitati sono soggetti privati che operano in piena autonomia e indipendenza, sottoposti a precise normative europee. Per ottenere l’abilitazione ministeriale devono essere accreditati da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Le verifiche effettuate dagli Organismi Ispettivi privati hanno la stessa valenza legale di quelle effettuate da ASL e ARPA.
Prima del DPR 462 le verifiche erano affidate esclusivamente ad ASL e ARPA, che però non disponevano del personale sufficiente a garantire una copertura adeguata su tutto il territorio nazionale. Il DPR 462 ha quindi aperto questa attività agli Organismi privati per colmare questo deficit.

Verifica Periodica e Manutenzione Ordinaria: due cose diverse
Le verifiche degli impianti di terra secondo il DPR 462 non devono essere confuse con la normale manutenzione ordinaria dell’impianto di terra. La manutenzione ordinaria, prevista dal D.Lgs. 81/08 all’art. 86, può essere eseguita dall’elettricista di fiducia o da personale con caratteristica PEI (Persona Esperta o Istruita). I risultati devono essere riportati su apposito registro a disposizione delle autorità ispettive.
La verifica secondo il DPR 462 è invece una sorta di “revisione” dell’impianto da parte dello Stato: serve a controllare che tutta la manutenzione sia stata effettuata regolarmente e che l’impianto sia sicuro. Solo gli Organismi Ispettivi abilitati o ASL e ARPA possono eseguirla.

Il Divieto di Conflitto d’Interessi
La norma CEI 0-14 vieta categoricamente a qualsiasi verificatore appartenente a un Organismo Ispettivo di avere rapporti lavorativi con impiantisti elettrici, studi di progettazione e venditori di materiale elettrico. Un tale rapporto configurerebbe un conflitto d’interessi che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy vuole scongiurare: come potrebbe essere obiettiva la verifica di un impianto manutenuto dallo stesso studio con cui collabora l’Organismo?
È quindi importante che il datore di lavoro si rivolga direttamente agli Organismi Ispettivi, senza passare tramite elettricisti o progettisti che offrono pacchetti chiavi in mano comprendenti sia la manutenzione che la verifica periodica. Tale comportamento è contro la legge e può comportare l’invalidazione delle verifiche effettuate, oltre a sanzioni pesanti per il verificatore e per l’Organismo.
La Culpa in Eligendo
La scelta dell’Organismo Ispettivo deve essere effettuata con attenzione e non basarsi esclusivamente sul prezzo. Il datore di lavoro che sceglie in modo inadeguato può essere ritenuto penalmente responsabile delle conseguenze di tale scelta — la cosiddetta “culpa in eligendo”, ovvero la colpa nello scegliere i propri fornitori.
Nella scelta dell’Organismo il datore di lavoro dovrebbe valutare:
- La durata prevista della verifica espressa in ore/uomo
- L’esperienza del verificatore
- La strumentazione utilizzata
- Il numero di verificatori previsti per la verifica
Per impianti medi e grandi non è possibile limitarsi a pochi minuti di verifica: una verifica troppo rapida non garantisce la reale sicurezza dell’impianto.
Cosa deve contenere il Verbale di Verifica
Al termine della verifica l’Organismo rilascia un verbale e un rapporto di verifica. Il datore di lavoro dovrebbe verificare che nel verbale siano riportati:
- Estremi del decreto di abilitazione dell’Organismo
- Identificazione dell’impianto oggetto della verifica
- Tipologia della verifica (periodica o straordinaria)
- Data della verifica
- Nome del verificatore
- Prove eseguite e risultati ottenuti con i relativi tabulati strumentali
- Anno di installazione dell’impianto
- Presenza o meno della Dichiarazione di Conformità e del progetto
- Tempo impiegato per la verifica espresso in ore/uomo
I tabulati degli strumenti di misura sono particolarmente importanti perché attestano quante prove siano state effettivamente eseguite sull’impianto.
Le Sanzioni
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di verifica è soggetto a sanzioni amministrative e penali.
→ Approfondisci: le sanzioni per la mancata verifica degli impianti di terra
Conclusioni
Affidarsi a un Organismo Ispettivo di tipo A accreditato ACCREDIA è l’unico modo per adempiere correttamente agli obblighi previsti dal DPR 462/01. Nemesi Srl è abilitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di terra, degli impianti di protezione scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione.
Nemesi Srl è a disposizione per una consulenza o un preventivo senza impegno.







