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Impianti di terra

DPR 462 del 2001: Cos’è e Cosa Obbliga i Datori di Lavoro

4 min di lettura

Il DPR 462 del 2001 è un Decreto del Presidente della Repubblica emanato il 22 ottobre 2001 ed entrato in vigore nel 2002, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 6. Il decreto regolamenta le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione e degli impianti di protezione scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

Obblighi

Il DPR 462 obbliga tutti i datori di lavoro a far verificare periodicamente i propri impianti da Organismi abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure da ASL e ARPA. Nessun altro soggetto è autorizzato ad eseguire queste verifiche: né gli elettricisti, né gli studi di progettazione elettrica.

L’obbligo riguarda tutte le attività lavorative che abbiano al proprio interno almeno un lavoratore. Il termine lavoratore non va inteso come sinonimo di dipendente: la definizione del D.Lgs. 81/08 è molto più ampia e comprende chiunque svolga un’attività lavorativa indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione.

Datore di lavoro che legge un cartello con gli obblighi previsti dal DPR 462
Il datore di lavoro è il solo responsabile dell’adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462

A Chi si Applica

Il DPR 462 si applica a tutte le attività lavorative con almeno un lavoratore al proprio interno. Il responsabile dell’adempimento è sempre e soltanto il datore di lavoro, inteso come il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione e che esercita i poteri decisionali e di spesa.

Approfondisci: chi ha l’obbligo delle verifiche degli impianti di terra

Gli Impianti Soggetti a Verifica

Il DPR 462 disciplina le verifiche periodiche di tre tipologie di impianti:

  • Impianti elettrici di messa a terra
  • Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
  • Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (zone ATEX)
Schema di un impianto di messa a terra soggetto a verifica periodica secondo il DPR 462
Gli impianti di messa a terra sono tra gli impianti soggetti a verifica periodica obbligatoria

Periodicità delle Verifiche

La periodicità delle verifiche dipende dalla tipologia di attività e di impianto. Hanno periodicità biennale i luoghi di lavoro a Maggior Rischio in caso d’Incendio, i locali ad uso medico, i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione. Tutte le altre attività hanno periodicità quinquennale.

Approfondisci: la periodicità delle verifiche degli impianti di terra

Chi può Eseguire le Verifiche

Le verifiche possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi di tipo A abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con accreditamento ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, oppure da ASL e ARPA. Nessun altro soggetto è autorizzato: né gli elettricisti, né gli studi di progettazione elettrica.

La scelta dell’Organismo Ispettivo deve essere fatta con attenzione e non basarsi esclusivamente sul prezzo. Il datore di lavoro che sceglie in modo inadeguato può essere ritenuto responsabile di una verifica non corretta, configurando la cosiddetta “culpa in eligendo”.

Datore di lavoro che impedisce all'elettricista di eseguire la verifica e fa passare l'ispettore dell'organismo ispettivo
Solo gli Organismi Ispettivi abilitati possono eseguire le verifiche secondo il DPR 462, non gli elettricisti

Approfondisci: chi può eseguire le verifiche degli impianti di terra

L’Aggiornamento del 2019: il Decreto Legge 162

Il 30 dicembre 2019 il Decreto Legge 162 ha introdotto importanti modifiche al DPR 462, aggiungendo l’articolo 7-bis denominato “Informatizzazione INAIL”. Le principali novità riguardano:

  • Banca dati INAIL: l’INAIL ha predisposto una banca dati informatizzata delle verifiche, che consente di incrociare i dati delle attività con lavoratori con quelle che hanno effettivamente adempiuto agli obblighi del DPR 462
  • Comunicazione all’INAIL: il datore di lavoro è obbligato a comunicare tempestivamente all’INAIL, tramite il portale CIVA, il nominativo dell’Organismo Ispettivo incaricato di eseguire le verifiche. La comunicazione è una tantum: va ripetuta solo se si cambia Organismo
  • Quota INAIL: gli Organismi Ispettivi sono tenuti a corrispondere all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa applicata, a copertura dei costi di gestione della banca dati
  • Tariffe uniformi: le tariffe applicate dagli Organismi Ispettivi sono uniformate al listino ISPESL del 2005 e successive modificazioni

Le Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462 comporta sanzioni amministrative e penali a carico del datore di lavoro.

Sanzioni amministrative e penali previste dal DPR 462 per i datori di lavoro inadempienti
Il mancato adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462 comporta sanzioni sia amministrative che penali

Approfondisci: le sanzioni per la mancata verifica degli impianti di terra

Il Testo completo

Per consultare il testo integrale del decreto è disponibile il testo completo del DPR 462 del 2001.

Conclusioni

Il DPR 462 del 2001, aggiornato dal DL 162 del 2019, rappresenta il riferimento normativo fondamentale per la sicurezza elettrica nei luoghi di lavoro. Nemesi Srl è un Organismo Ispettivo di tipo A abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’esecuzione di tutte le verifiche periodiche previste dal decreto.

Nemesi Srl è a disposizione per una consulenza o un preventivo senza impegno.

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