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FAQ Verifica Impianti di Messa a Terra: Tutte le Risposte

11 min di lettura

Di seguito sono raccolte le domande più frequenti sulla verifica degli impianti di messa a terra secondo il DPR 462/01. Per facilitare la consultazione le domande sono organizzate per argomento.

Il DPR 462 e gli Obblighi

Cos’è il DPR 462?

Il DPR 462 è un decreto emanato nel 2001 che obbliga tutti i datori di lavoro a far eseguire le verifiche periodiche di legge sugli impianti di messa a terra, sugli impianti di protezione scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione.

Da quando è in vigore il DPR 462?

Il DPR 462 è stato emanato il 22 ottobre 2001 ed è entrato in vigore nel 2002 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n° 6. Nel 2019 è stato aggiornato dal DL 162 del 30 dicembre 2019 che ha introdotto l’articolo 7-bis sull’informatizzazione INAIL.

La verifica periodica secondo il DPR 462 è la stessa cosa della manutenzione ordinaria?

No. Il D.Lgs. 81/08 all’art. 86 obbliga tutti i datori di lavoro a far eseguire una normale manutenzione agli impianti elettrici e a riportarne i risultati su appositi registri. La verifica secondo il DPR 462 è invece una sorta di “revisioné” dell’impianto da parte dello Stato, per controllare che tutta la manutenzione sia stata effettuata regolarmente e che l’impianto sia sicuro. Facendo un paragone con il mondo automobilistico: l’elettricista è il meccanico che fa la normale manutenzione, mentre gli Organismi Ispettivi sono la Motorizzazione Civile che fa la revisione.

Chi ha l’Obbligo

Chi deve far eseguire le verifiche?

Tutte le attività lavorative che abbiano al proprio interno almeno un lavoratore sono obbligate a far eseguire le verifiche periodiche di legge secondo il DPR 462.

Cosa si intende per lavoratore?

Per lavoratore si intende la definizione del D.Lgs. 81/08: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, svolge un’attività lavorativa all’interno di un’organizzazione pubblica o privata. Sono quindi equiparati ai lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili. Sono esclusi solo i collaboratori domestici e le imprese a gestione esclusivamente familiare.

Chi è il responsabile di far eseguire le verifiche?

L’unico responsabile è il datore di lavoro, inteso come il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione e che esercita i poteri decisionali e di spesa.

I condomini hanno l’obbligo?

I condomini sono assimilati ai luoghi di lavoro solo se hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore (portinaio, manutentore, ecc.). In quel caso il responsabile è l’amministratore di condominio. Se il condominio non ha lavoratori alle proprie dipendenze non rientra nel DPR 462, ma è comunque obbligato dal DM 37/08 a mantenere gli impianti elettrici in condizioni di sicurezza e a effettuare verifiche periodiche.

Le parrocchie e gli oratori hanno l’obbligo?

Sì. Nella definizione di lavoratore rientrano anche i volontari, quindi le chiese e gli oratori al cui interno prestano la propria opera dei volontari ricadono nell’obbligo del DPR 462. Il responsabile è il parroco.

I comuni hanno l’obbligo?

Sì. Tutte le attività gestite dai comuni che abbiano al proprio interno almeno un lavoratore sono obbligate alle verifiche secondo il DPR 462. Il responsabile è il sindaco, o più in generale chiunque abbia capacità di spesa e potere decisionale.

Un’attività all’interno di un condominio che ha già fatto la verifica deve farla autonomamente?

Sì. L’impianto di terra non è solo il sistema disperdente (i picchetti interrati), che può essere in comune con il condominio, ma comprende anche i differenziali e i conduttori di protezione specifici dell’attività. Ogni attività deve quindi far verificare autonomamente il proprio impianto di terra.

A casa propria con una badante si ha l’obbligo?

Sì. Il D.Lgs. 81/08 esclude dalla definizione di lavoratore solo i collaboratori domestici, ma la badante non rientra in questa categoria. Quindi in presenza di una badante scatta l’obbligo di verifica secondo il DPR 462.

Chi può Eseguire le Verifiche

A chi ci si deve rivolgere per le verifiche?

Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi di tipo A abilitati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure da ASL e ARPA. Nessun altro soggetto è autorizzato.

Il mio elettricista di fiducia può eseguire le verifiche?

No. L’elettricista di fiducia non può eseguire le verifiche periodiche degli impianti di terra secondo il DPR 462. All’elettricista è concesso occuparsi della normale manutenzione ordinaria, ma non delle verifiche periodiche obbligatorie.

Ho uno studio di progettazione che mi manda l’Organismo Ispettivo. È corretto?

No. La norma CEI 0-14 e la norma UNI EN ISO/IEC 17020 vietano categoricamente qualsiasi rapporto lavorativo tra gli Organismi Ispettivi ed elettricisti, studi di progettazione elettrica e fornitori di materiale elettrico, perché verrebbe meno il principio di autonomia e indipendenza dell’Organismo. Il datore di lavoro che si avvale di questo sistema può essere ritenuto co-responsabile della frode, configurando la cosiddetta “culpa in eligendo”.

Chi può dare le multe in caso di mancata verifica?

Gli Organismi Ispettivi abilitati dal Ministero non possono dare multe. Solo ASL, ARPA e INAIL possono farlo. Dal gennaio 2022 anche l’Ispettorato del Lavoro è stato incaricato di eseguire controlli sulla sicurezza, con il potere di far chiudere l’attività lavorativa in caso di mancanza della verifica secondo il DPR 462.

Documentazione Necessaria

Che documentazione serve per effettuare la verifica?

La documentazione necessaria è composta da: Dichiarazione di Conformità (con tutti gli allegati obbligatori), progetto elettrico se richiesto dal tipo di attività, e denuncia dell’impianto di terra all’INAIL e ASL.

Se non ho la documentazione posso fare ugualmente la verifica?

Sì. Gli Organismi Ispettivi sono tenuti a eseguire la verifica anche in assenza della documentazione, perché la sicurezza dell’impianto viene prima di qualsiasi questione burocratica. Il verbale può essere positivo anche in mancanza di documentazione, purché l’impianto risulti funzionante e a regola d’arte. Il verificatore riporterà nel verbale la mancanza dei documenti. Tuttavia la presenza della documentazione rimane obbligatoria per legge: in caso di controllo da parte di ASL o INAIL la mancanza è sanzionata indipendentemente dall’esito della verifica.

Cos’è la Dichiarazione di Conformità?

La Dichiarazione di Conformità è il documento ufficiale che la ditta installatrice rilascia al proprietario dell’impianto al termine dei lavori di installazione. Con tale documento l’installatore attesta che l’impianto è stato eseguito a regola d’arte. È il “libretto” dell’impianto elettrico.

Non ho la Dichiarazione di Conformità. Cosa devo fare?

È necessario far redigere da un tecnico iscritto all’albo da almeno 5 anni una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) secondo il DM 37 del 2008. La Di.Ri. sostituisce sia la Dichiarazione di Conformità sia il progetto.

Cos’è la denuncia dell’impianto di terra?

È la comunicazione che il datore di lavoro deve inviare all’INAIL e all’ASL entro 30 giorni dall’emissione della Dichiarazione di Conformità. Con tale denuncia l’INAIL assegna una matricola all’impianto e lo inserisce nel proprio database. La matricola è indispensabile per effettuare la comunicazione sul portale CIVA.

Ho appena fatto installare un impianto nuovo. Devo farlo verificare subito?

No. Se nella Dichiarazione di Conformità è riportato che si tratta di un nuovo impianto, la periodicità della verifica periodica parte dalla data riportata nella Di.Co. La serie di esami strumentali che l’installatore è obbligato a effettuare prima di rilasciare la Di.Co. è considerata come prima verifica.

Ho fatto una modifica all’impianto. Posso calcolare la periodicità dalla nuova Di.Co.?

No. La periodicità si calcola dalle Di.Co. di impianti nuovi, non da quelle relative a modifiche o manutenzioni straordinarie. Anzi, se la modifica è sostanziale il datore di lavoro è obbligato a richiedere una verifica straordinaria anche se la periodicità della vecchia verifica non è ancora scaduta.

Come si Svolge la Verifica

In cosa consiste la verifica periodica secondo il DPR 462?

Un verificatore dell’Organismo Ispettivo si reca presso l’attività e controlla la documentazione di legge. Esegue poi un esame visivo per verificare le condizioni dell’impianto e l’idoneità dei dispositivi installati. Infine esegue le prove strumentali: misurazione della resistenza di terra, verifica del funzionamento degli interruttori differenziali e misurazione delle continuità dei conduttori di protezione.

Durante la verifica viene staccata la corrente?

Solo durante le prove strumentali sui differenziali e sulla misurazione della resistenza di terra. Per queste prove è necessario concordare con il datore di lavoro giorni e orari idonei.

Cosa viene rilasciato al termine della verifica?

Al termine della verifica viene rilasciato un verbale e un rapporto di verifica, nei quali sono riportati gli esami effettuati, i tabulati delle misure e le considerazioni finali. Se il verbale è positivo deve essere conservato presso l’attività insieme alla documentazione di legge. Se il verbale è negativo l’Organismo Ispettivo deve effettuare denuncia all’ASL, che avvia la procedura per sanare le mancanze. Una volta risolte il datore di lavoro è obbligato a far eseguire una verifica straordinaria.

Periodicità

Ogni quanto tempo va fatta la verifica?

La periodicità è biennale per gli impianti negli ambienti a Maggior Rischio in caso d’Incendio, negli studi medici e assimilabili, nei cantieri edili e negli ambienti con pericolo d’esplosione. Per tutte le altre attività la periodicità è quinquennale.

Da quando si calcola la periodicità?

La periodicità si calcola a partire dalla data presente sulla Dichiarazione di Conformità del nuovo impianto. Le verifiche successive alla prima si calcolano dalla data riportata nel verbale dell’ultima verifica effettuata da ASL o Organismo Ispettivo.

Cosa sono gli ambienti a Maggior Rischio in caso d’Incendio?

Sono gli ambienti in cui un eventuale incendio comporterebbe rischi più elevati per il personale, a causa della difficoltà di evacuazione o delle caratteristiche dei materiali presenti. In generale sono considerati tali le attività ricadenti nell’elenco del DPR 151/11 soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ma la classificazione deve essere effettuata da un tecnico antincendio sulla base di una valutazione specifica.

Uno studio medico o estetico ha periodicità biennale?

Sì. Tutti i locali classificati come medici hanno periodicità biennale. Rientrano in questa categoria anche i centri estetici, le farmacie che utilizzano apparecchi elettromedicali collegati alla rete elettrica e qualsiasi attività che faccia uso di apparecchi elettromedicali applicati al paziente.

Un negozio all’interno di un centro commerciale che periodicità ha?

Se il negozio è contenuto all’interno di un’attività che ha periodicità biennale, acquisisce automaticamente la periodicità biennale anche se da solo avrebbe periodicità quinquennale.

Costi

Quanto costa la verifica dell’impianto di terra?

Dal 2020, con il DL 162 del 2019, le tariffe di tutti gli Organismi Ispettivi sono state uniformate al listino ISPESL del 2005 e successive modificazioni. Il costo si basa sulla potenza disponibile dell’impianto, ricavabile da una normale bolletta elettrica. A questo si aggiungono le spese di spostamento del verificatore. Per un preventivo personalizzato è possibile compilare il form nella sezione apposita.

Comunicazione INAIL e Portale CIVA

Cos’è il portale CIVA?

Il portale CIVA è il portale telematico dell’INAIL tramite il quale il datore di lavoro effettua la denuncia dell’impianto di terra e la comunicazione del nominativo dell’Organismo Ispettivo incaricato delle verifiche, come previsto dal DL 162 del 2019.

Devo comunicare all’INAIL l’Organismo che esegue le verifiche?

Sì. Il DL 162 del 2019 obbliga il datore di lavoro a comunicare all’INAIL tramite il portale CIVA il nominativo dell’Organismo Ispettivo incaricato, prima di ogni nuova verifica. La comunicazione è gratuita ma può essere effettuata solo se si è in possesso della matricola dell’impianto.

Cos’è la matricola dell’impianto?

È il codice identificativo assegnato dall’INAIL all’impianto di terra a seguito della denuncia. È indispensabile per effettuare la comunicazione sul portale CIVA. Chi non ha mai fatto la denuncia dell’impianto deve farla prima di poter accedere al portale CIVA per la comunicazione.

Come si accede al portale CIVA?

Si accede tramite SPID, CNS o CIE del datore di lavoro. Una volta entrati bisogna selezionare il ruolo “Legale Rappresentante”, andare su “Certificazioni e Verifiche”, scegliere la voce CIVA e poi “Impianti di Messa a Terra”. Dal menù a tendina si sceglie l’Organismo Ispettivo incaricato: solo gli Organismi abilitati compaiono nell’elenco.

Sanzioni

Cosa succede se non si fa verificare l’impianto di messa a terra?

Il D.Lgs. 106/09 stabilisce che chi non fa effettuare le verifiche sugli impianti di messa a terra è sanzionabile amministrativamente con ammende da 1.000 a 4.800 euro e penalmente con l’arresto da 2 a 4 mesi di reclusione.

Le sanzioni sono diverse per gli impianti ATEX e scariche atmosferiche?

Sì. Per la mancata verifica degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione e per la mancata redazione della relazione di probabilità di fulminazione le sanzioni sono più severe: ammenda da 2.500 a 6.400 euro e arresto da 3 a 6 mesi di reclusione.

Chi può dare le sanzioni?

ASL, ARPA, INAIL e, dal gennaio 2022, l’Ispettorato del Lavoro. Gli Organismi Ispettivi privati abilitati dal Ministero non hanno potere sanzionatorio.

Conclusioni

Per qualsiasi dubbio non presente in questa pagina Nemesi Srl è a disposizione per una consulenza gratuita.

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