Il DPR 151/11 contiene l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Questo elenco è spesso utilizzato come riferimento per identificare le attività a Maggior Rischio in caso d’Incendio (MARCI), che hanno periodicità biennale per la verifica degli impianti di terra.
Cos’è il DPR 151/11
Il DPR 151 del 1° agosto 2011 ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, aggiornando l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Le attività sono suddivise in tre categorie (A, B, C) in base alla complessità e al rischio.
Il Rapporto tra DPR 151/11 e la Periodicità delle Verifiche degli Impianti
Una regola semplificata molto diffusa è quella di considerare come MARCI tutte le attività ricadenti nell’elenco del DPR 151/11. Tuttavia questa semplificazione non è sempre corretta e può portare a errori in entrambe le direzioni:
- Non tutte le attività soggette al controllo dei VVF sono necessariamente a Maggior Rischio in caso d’Incendio
- Non tutte le attività a Maggior Rischio in caso d’Incendio sono soggette al controllo dei VVF
La classificazione corretta deve essere effettuata da un tecnico antincendio sulla base dei parametri previsti dalla norma CEI 64/8, non semplicemente verificando se l’attività è nell’elenco del DPR 151/11.

Perché la Classificazione è Importante per la Verifica degli Impianti
Una classificazione errata ha conseguenze economiche dirette: un’attività classificata erroneamente come MARCI paga verifiche biennali invece che quinquennali, sostenendo costi doppi rispetto al necessario. Al contrario, un’attività MARCI classificata erroneamente come ordinaria rischia sanzioni e una periodicità di verifica non conforme alla normativa.
Come Verificare la Propria Classificazione
Il datore di lavoro che ha dubbi sulla classificazione della propria attività dovrebbe rivolgersi a un tecnico antincendio abilitato, che effettuerà una valutazione specifica sulla base dei parametri previsti dalla norma CEI 64/8.

Per consultare l’elenco completo delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è possibile visitare il sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
→ Approfondisci: i luoghi a Maggior Rischio in caso d’Incendio
Conclusioni
Il DPR 151/11 è un riferimento utile ma non esaustivo per la classificazione delle attività MARCI. Una classificazione corretta richiede una valutazione professionale specifica.







