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Elenco Attività DPR 151/11 e Verifica Impianti di Terra

2 min di lettura

Il DPR 151/11 contiene l’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Questo elenco è spesso utilizzato come riferimento per identificare le attività a Maggior Rischio in caso d’Incendio (MARCI), che hanno periodicità biennale per la verifica degli impianti di terra.

Cos’è il DPR 151/11

Il DPR 151 del 1° agosto 2011 ha sostituito il DM 16 febbraio 1982, aggiornando l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. Le attività sono suddivise in tre categorie (A, B, C) in base alla complessità e al rischio.

Il Rapporto tra DPR 151/11 e la Periodicità delle Verifiche degli Impianti

Una regola semplificata molto diffusa è quella di considerare come MARCI tutte le attività ricadenti nell’elenco del DPR 151/11. Tuttavia questa semplificazione non è sempre corretta e può portare a errori in entrambe le direzioni:

  • Non tutte le attività soggette al controllo dei VVF sono necessariamente a Maggior Rischio in caso d’Incendio
  • Non tutte le attività a Maggior Rischio in caso d’Incendio sono soggette al controllo dei VVF

La classificazione corretta deve essere effettuata da un tecnico antincendio sulla base dei parametri previsti dalla norma CEI 64/8, non semplicemente verificando se l’attività è nell’elenco del DPR 151/11.

Datore di lavoro che consulta l'elenco del DPR 151/11 per capire se la sua attività rientra tra quelle soggette al controllo dei Vigili del Fuoco
Verificare se la propria attività è nell’elenco del DPR 151/11 è un punto di partenza ma non è sufficiente per la classificazione MARCI

Perché la Classificazione è Importante per la Verifica degli Impianti

Una classificazione errata ha conseguenze economiche dirette: un’attività classificata erroneamente come MARCI paga verifiche biennali invece che quinquennali, sostenendo costi doppi rispetto al necessario. Al contrario, un’attività MARCI classificata erroneamente come ordinaria rischia sanzioni e una periodicità di verifica non conforme alla normativa.

Come Verificare la Propria Classificazione

Il datore di lavoro che ha dubbi sulla classificazione della propria attività dovrebbe rivolgersi a un tecnico antincendio abilitato, che effettuerà una valutazione specifica sulla base dei parametri previsti dalla norma CEI 64/8.

Tecnico antincendio che classifica le attività come MARCI o ordinarie secondo i parametri della norma CEI 64/8
La classificazione MARCI deve essere effettuata da un tecnico antincendio abilitato sulla base della norma CEI 64/8

Per consultare l’elenco completo delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è possibile visitare il sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Approfondisci: i luoghi a Maggior Rischio in caso d’Incendio

Conclusioni

Il DPR 151/11 è un riferimento utile ma non esaustivo per la classificazione delle attività MARCI. Una classificazione corretta richiede una valutazione professionale specifica.

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