LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

DEFINIZIONE:

La DIchiarazione di COnformita' (DI.CO) è un documento di basilare importanza per un impianto elettrico. E' un documento che deve essere rilasciato dalla ditta installatrice degli impianti elettrici alla conclusione dell'installazione dell'impianto e dopo averlo collaudato. E' uno dei documenti che deve essere tenuto a disposizione degli Organismi ispettivi durante una verifica dell'impianto di terra secondo il DPR 462.

Dichiarazione di Conformita'

Dichiarazione di Conformita'

Con la DI.CO (Dichiarazione di conformità), l'installatore garantisce che l'impianto elettrico è fatto a regola d'arte e conforme alle normative vigenti e se ne prende la responsabilità del funzionamento e della correttezza dell'esecuzione a vita.

LEGGE 46/90 E DM 37/2008

La dichiarazione di Conformita' è diventata obbligatoria dopo il 1990 anno in cui è entrato in vigore la legge 46/90 che per la prima volta regolamentava la materia degli impianti elettrici in Italia. Prima della legge 46/90 c'era una giungla e nessun documento era obbligatorio.

Esistono quindi ancora alcune attività lavorative, il cui impianto risale ad un periodo antecedente il 1990, che non possiedono nessuna documentazione.

La DI.CO. è compilata seguendo il modello stabilito dalla legge 46/90 prima e dal DM 37/08 poi che ha mandato in pensione la 46/90.

Ogniqualvolta un installatore interviene a modificare un impianto, o ad eseguire interventi di manutenzione, o ad ampliarlo deve rilasciare una DI.CO. al committente, nella quale deve essere ben specificato il tipo d'intervento effettuato.

L'installatore rilascia la Di.Co. solo per la parte d'impianto su cui a effettuato la modifica, e non sull'intero impianto. E' per questo motivo che la presenza di una Di.Co. che riporti un intervento parziale sull'impianto non può essere considerata sufficiente per garantire la correttezza dell'intero impianto.

Se l'impianto oggetto dell'intervento rientra nei casi in cui è obbligatoria la presenza di un progetto allora l'installatore dovrà indicare nella Di.Co. il riferimento al progetto seguito.

OBBLIGO DELL'INSTALLATORE:

L'installatore è tenuto per legge a consegnare la Dichiarazione di Conformità al cliente alla conclusione dell'installazione degli impianti  e al relativo collaudo ,anche se il cliente non ha pagato l'impianto. In caso l'installatore venisse citato in giudizio perderebbe la causa perchè la legge lo obbliga a consegnare la dichiarazione.

La Di.Co. deve essere rilasciata solo dalla ditta che ha eseguito fisicamente l'impianto. Non può essere rilasciata da una ditta che ha preso in mano l'impianto che aveva già iniziato un'altra ditta.

SANZIONI:

Il DM 37/08 stabilisce anche le sanzioni derivanti da errate gestioni della Di.Co. :

Se l'installatore non rilascia la Di.Co. incorre in una sanzione amministrativa che va da un minimo di 100 euro ad un massimo di 1.000 euro.

Se l'installatore realizza un impianto che necessita di progetto senza però la presenza di quest'ultimo, incorre in una sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.032 euro ad un massimo di 10.320 euro.

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA (DI.RI.):

Cosa succede se un'attività non ha la Dichiarazione di conformità del proprio impianto elettrico? Il DM 37/08 da la possibilità a tutti gli impianti antecedenti il 2008 di far redigere da tecnico abilitato una Dichiarazione di Rispondenza (Di.Ri.) con la quale il tecnico preposto controlla l'intero impianto e lo dichiara a regola d'arte.

La Di.Ri. sostituisce in toto la Di.Co. e il progetto (se obbligatorio) e "sana" tutte le mancanze documentali.

La Di.Co. è uno dei documenti che viene controllato dai verificatori degli Organismi Ispettivi durante le verifiche degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione scariche atmosferiche e negli impianti elettrici nelle zone con pericolo d'esplosione secondo il DPR 462.

Per scaricare il modello della Dichiarazione di Conformita' cliccare qui

 

Dichiarazione di conformità : Nemesi Coopyright