VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA

VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA:

Verifiche impianti di messa a terra Dpr 462

Verifiche impianti di messa a terra Dpr 462

Il Dpr 462/2001 e la verifica degli impianti di messa a terra :

Nel 2001 è entrato in Vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 che si occupa di regolamentare le verifica degli impianti di messa a  terra nelle attività lavorative.
L' impianto di terra è la parte dell'impianto elettrico che interviene in caso di guasto,  ed evita la folgorazione delle persone per i contatti indiretti.
E' quindi di vitale importanza mantenere efficienti i dispositivi che compongono l'impianto di terra tramite procedure periodiche di manutenzione e tramite controlli dello Stato che hanno lo scopo di verificare che tutte le procedure siano state adottate dai datori di lavoro e che gli impianti siano perfettamente funzionanti.
La verifica periodica di legge prescritta dal DPR 462 è quindi una sorta di "revisione" dell'impianto di terra da parte dello Stato. Non è quindi da confondere con la normale manutenzione periodica degli impianti elettrici, sancita dal Dlgs 81/08 e eseguibile da un semplice elettricista.

Chi ha l'Obbligo della verifica sugli impianti di messa a terra:

Hanno l'obbligo di far verificare i propri impianti di terra tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno. Con lavoratore si intende la definizione che viene data dalla legge regina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero il Dlgs. 81/08 (ex 626). Il lavoratore è la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere svolge un'attività lavorativa all'interno di un'organizzazione pubblica o privata. Questo si traduce nel fatto che vengano comparati a Lavoratori i soci lavoratori, gli stagisti, gli apprendisti,  i lavoratori socialmente utili etc. Sono esclusi solo i collaboratori domestici e le imprese a gestione familiare.
Rientrano inoltre nell'obbligo di far  effettuare le verifiche degli impianti di terra anche i condomini il cui responsabile è l'amministratore, le chiese il cui responsabile è il parroco, le scuole il cui responsabile è il preside, i circoli ricreativi e le attività comunali il cui responsabile è il sindaco.

Periodicità delle verifiche:

La periodicità dell'effettuazione delle verifiche secondo il DPR 462 è biennale tipicamente per gli impianti in ambienti a Maggior Rischio in caso d'Incendio , cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all'interno della attività. Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico, i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d'esplosione. Tutti le altre attività hanno periodicità quinquennale.

Chi può eseguire le verifiche secondo il DPR 462/01:

Le verifiche degli impianti di messa a terra possono essere eseguite esclusivamente da Organismi  Ispettivi di tipo "A" privati che abbiano ottenuto l'abilitazione Ministeriale sottostando a precise leggi e normative europee,  oppure da ASL e ARPA. Nessun altro può eseguire tali verifiche, nemmeno l'elettricista di fiducia o uno studio professionale di progettazione degli impianti elettrici (ai quali si possono però affidare gli incarichi di manutenzione).

Il Ministero dello Sviluppo Economico proibisce che vi siano rapporti di collaborazione tra gli Organismi ispettivi ed Elettricisti e studi di progettazione elettrica venendo meno in quel caso il principio di autonomia e indipendenza , e configurandosi un conflitto d'interesse. I datori di lavoro devono quindi affidarsi agli oltre 250 Organismi ispettivi sul territorio Italiano senza interporre altri soggetti, rischiando altrimenti la "culpa in eligendo" ovvero la responsabilità di avere fatto una scelta errata del fornitore con le conseguenze del caso.

Sanzioni:

Come tutte le leggi dello stato  sono state previste anche le sanzioni  a carico dei datori di lavoro che non adempiono alle verifiche obbligatorie di legge sugli impianti di terra. Il Dlgs 106/09 stabilisce che chi non fa effettuare le verifiche sugli impianti di terra è sanzionabile amministrativamente con sanzioni che vanno dalle 1.000 alle 4.800 euro e penalmente con l'arresto da 2 a 4 mesi di reclusione.

Videotutorial:

Qui di seguito potete visionare un ottimo videotutorial che approfondirà l'argomento relativo alle verifiche degli impianti di terra secondo il DPR 462 del 2001.

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