DL 162 del 31/12/2019

DL 162 DEL 30/12/2019

Il 31 Dicembre 2019 è apparso sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 162 del 30 Dicembre 2019. E' comparso all'improvviso senza nessun avviso e lasciando un senso di confusione sia per gli addetti ai lavori sia per i Datori di Lavoro.
Cerchiamo quindi di fare chiarezza per quel che è possibile.

Premettiamo che il Decreto è stato emesso in tutta fretta e quindi non è che una bozza di quello che dovrà avvenire. Verrà pubblicato un Decreto Direttoriale che spiegherà nel dettaglio tutti i nuovi obblighi introdotti.

Dobbiamo quindi avere pazienza e cercare di agire in conformità il più possibile al nuovo DL.

DA QUANDO E' IN VIGORE IL DL 162?

Un decreto-legge nell'ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell'art. 72 e 77 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione (Wikipedia).

Come si traduce tutto ciò nel nostro campo?

A tutti gli effetti quanto imposto dal DL 162 è in vigore dal 31 Dicembre 2019 ed è stato valido per i successivi 60 gg. Il 27 Febbraio è pio stato approvato da camera e senato e quindi ha , a tutti gli effetti, acquistato un valore definitivo.

Questo vuol dire che è obbligatorio dal 31 Dicembre 2019 e non dal 27 febbraio, e quindi chi non ha seguito gli obblighi riportati sul decreto ha commesso un reato. Cosa comporta commettere questo reato? Niente , perchè nel decreto non erano riportati ne i tempi di attuazione ne le sanzioni. Certo questo non giustifica il non rispettare una legge dello stato.

MA COSA CAMBIA CON IL DL 162?

Il DL 162 è apparso all'improvviso all'alba del 31 dicembre 2019 e si è aggiunto agli scoppi di mortaretti dell'ultimo dell'anno. Salvo poi farci trovare delle belle sorprese al ritorno in ufficio.

Il DL 162 ha modificato parzialmente il DPR 462 del 2001 . Più specificatamente aggiunge un articolo, il 7 bis, denominato informatizzazione INAIL. Vediamo in dettaglio i 4 commi di questo articolo:

Comma 1:

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata,  comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

Comma 2:

Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

Comma 3 :

Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Comma 4:

Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.». (Download in .PDF (https://nt24.it/app/uploads/2020/01/pdf-22.pdf))

COMMA 1:

Comma 1:

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, dopo l’articolo 7 e’ aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata,  comunicazione all’INAIL e tariffe). – 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

In parole povere, il DL 162, impone all'INAIL di creare un nuovo Database , con lo scopo di prevenire l'elusione da parte dei datori di lavoro nell'adempiere agli obblighi imposti dal DPR 462.
Questo è molto importante e bisogna tenerlo in considerazione. L'INAIL ha a disposizione tutti i dati delle attività con lavoratori, e con questo nuovo database non gli risulterà così difficile fare un controllo incrociato con quelle che hanno effettivamente effettuato le verifiche o che hanno incaricato un Organismo ispettivo di eseguirle.
Ricordiamo che la mancata esecuzione delle verifiche secondo quanto riportato dal DPR 462 del 2001 comporta delle sanzioni amministrative e penali. Attenzione quindi a non farvi prendere impreparati.

Se questo è l'intento del governo tanto di cappello. La sicurezza del lavoratore deve essere sempre al primo posto.

COMMA 2:

Comma 2:

Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.

Qui le cose sono molto meno chiare. Dopo due mesi di discussioni tra Organismi e Associazioni e informazioni dall'INAIL ancora non capiamo cosa si intenda per "Tempestivamente". Siamo sicuri che con il Decreto direttoriale avremo informazioni chiare e precise.

Per il momento la comunicazione va fatta compilando un modulo scaricabile dal sito dell'INAIL e inviandola poi con email pec agli indirizzi riportati sul sito dell'INAIL.  Successivamente verrà integrato il portale INAIL denominato CIVA , col quale la comunicazione verrà fatta direttamente tramite l'apposita sezione. I dati che dovranno essere inseriti ancora oggi non sono disponibili. Non sappiamo se saranno quelli che troviamo oggi sul modulo scaricabile oppure verranno aggiunte altri informazioni. Aspettiamo il Decreto Direttoriale.

Vi ricordo che il portale CIVA è già attivo per la comunicazione della denuncia dell'impianto di terra, pratica che dovreste aver già effettuato che sarà oggetto di un altro articolo.

Il suggerimento è di farlo appena possibile, sia che la verifica l'abbiate già fatta sia che dobbiate farla. Indicate il nome dell'Organismo che avete intenzione di incaricare per effettuare le verifiche di cui al DPR 462. Al massimo con l'avvento del CIVA se dovesse cambiare qualcosa basterà rifare la comunicazione. Il costo della comunicazione è nullo.

 

COMMA 3:

Comma 3 :

Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Questo è meno importante per i datori di lavoro ma è più interessante per gli Organismi. Predisporre il nuovo database dell'INAIL ha un suo costo, e questo costo devono sobbarcarselo gli Organismi Ispettivi, cedendo il 5% del proprio fatturato all'INAIL.

Questo 5% non è ricaricato al cliente ma è tutto a carico dell'Organismo.

COMMA 4:

Comma 4:

Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che e’ stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.». 

Altra bomba lanciata dal DL 162 è stata quella di uniformare i listini di tutti gli Organismi utilizzando il listino, in verità molto datato, dell'ISPESL del 2005. Questo listino era idoneo nel 2005 per gli interventi dell'INAIL e quindi molte voci attuali sono mancanti. Non dubitiamo minimamente che tale listino venga rivisto e completato con le voci mancanti.

L'utilizzo di un listino unico da una parte evita che alcuni Organismi emettano offerte con cifre così basse da non poter garantire una verifica conforme ai canoni richiesti dal ministero, ma dall'altra parte uccide la libera concorrenza , con conseguenza che probabilmente tutti i clienti pagheranno di più la verifica.

CONCLUSIONI

I 4 articoli del DL 162 sembrano poca cosa, ma in realtà sono una grande rivoluzione. Come tutte le cose devono essere rivisti e aggiornati con le effettive esigenze degli Organismi e dei datori di lavoro, ma confidiamo che in breve tempo possa essere tutto sistemato e organizzato in maniera adeguata.

Si spera che il Ministero e INAIL ascoltino anche la voce degli Organismi per raggiungere un unico fine che è la sicurezza degli ambienti lavorativi .